Cassazione, sentenza n. 3708 del 13/02/2025
Sentenza n. 3708 del 13/02/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3708
- Data
- 13/02/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva proposto revocazione contro una precedente ordinanza di cassazione con rinvio, deducendo errori percettivi sulla prova e sulle date di ricezione delle sentenze notificate all’Agenzia delle Entrate, rilevanti per la tempestività dei ricorsi originari. Durante il procedimento aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite e impugnato il relativo diniego, sostenendo che la revocazione impedisse la definitività della pronuncia. Il testo fornito espone le contrapposte allegazioni sulla pendenza della controversia, ma non contiene il principio conclusivamente applicato né il dispositivo, che pertanto non possono essere ricostruiti.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la soc. B. a r.l. ha impugnato l' Ordinanza della Corte di cassazione n. 14099 del 24 maggio 2021 (c.c. del 8 febbraio 2021), che, riuniti i ricorsi introdotti dalla Agenzia delle Entrate iscritti ai nn. R.G. 5954/2014 e 5956/2014 e rigettata l'eccezione di inammissibilità dei medesimi per tardività, in accoglimento del primo motivo formulato dall'Ufficio, aveva disposto la cassazione con rinvio delle sentenze nn. 665/01/2013 e 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio.
2. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
3. Con memoria ex art 378 c.p.c. la società B. Srl ha ribadito i motivi di doglianza, contestando le deduzioni della parte resistente.
4. Con successiva memoria la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di poter presentate istanza di definizione agevolata ai sensi dell' art. 5 L. 130/2022 .
5. Con Ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2022, questa Sezione, premesso che l'Ordinanza n. 14099/2021, prima dello scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, aveva rigettato le eccezioni formulate dalla società contribuente inerenti all'inammissibilità dei ricorsi, per non essere stati proposti entro il termine breve decorrente dalla data della notificazione della sentenza impugnata, dato atto dell'istanza formulata dalla soc. B. Srl al fine di accedere alla definizione agevolata, ha disposto la sospensione del processo, in conformità alla richiesta della parte.
6. Con ricorso del 27 febbraio 2023 la società contribuente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata.
7. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con memoria in data 30 ottobre 2023, concludendo per il rigetto del ricorso avverso il diniego della definizione agevolata.
8. Il Procuratore generale ha formulato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso per revocazione avverso l' Ordinanza della Corte di cassazione n. 14099/2021 , sui i ricorsi riuniti, iscritti ai nn. R.G. 5954/2014 e 5956/2014, la società contribuente formula due motivi di impugnazione.
2. Con il primo deduce, ex art. 360 , comma 1 n. 4) c.p.c. la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, ai sensi dell' art. 395 n. 4) c.p.c., consistito nell'erronea supposizione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, avendo la Corte di cassazione -nel rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso iscritto al n. R.G. 5956/2014 proposto avverso la sentenza della C.T.R. di Roma n. 664/01/2013-affermato che: 'a fronte della spedizione a mezzo posta in data 21 dicembre 2013 della sentenza impugnata non risultano prodotte nei suddetti procedimenti le cartoline (avvisi) di ricevimento delle raccomandate delle cui notificazioni è stata prodotta la sola interrogazione a Poste Italiane, che dà atto del mero pervenimento degli atti al Centro Postale di consegna'. Osserva che, al contrario, nell'allegato n. 6) del controricorso nel giudizio n. R.G. 5956/2014, era contenuta anche la ricevuta di avvenuto ricevimento da parte del destinatario Agenzia delle Entrate, datata 7 gennaio 2014, e non solo la ricevuta di invio della notifica della sentenza n. 664/01/2013 (richiama all. 4) al presente ricorso, prodotto all'all. 6) del controricorso per cassazione della causa decisa con l'Ordinanza n. 14099/2021). Assume che, a fronte della notifica della sentenza n. 664/01/2013, ricevuta in data 7 gennaio 2014, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto entro il 10 marzo 2014 (essendo il termine scaduto sabato 8 marzo 2014), mentre esso era stato proposto in data 11 marzo 2014. Sostiene che l'errore percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e rilevabile dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti ed i documenti di causa, giustifica la revocazione dell'Ordinanza impugnata.
3. Con il secondo motivo fa valere, ai sensi dell' art. 360 , comma 1 n. 4) c.p.c., la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio ai sensi dell' art. 395 n. 4) c.p.c., consistito nell'erronea supposizione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, per avere la Corte di cassazione -nel rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso iscritto al n. 5954/2014 proposto avverso la sentenza della C.T.R. di Roma n. 665/01/2013- ritenuto che 'a fronte della spedizione a mezzo posta in data 21 dicembre 2013' da parte della società contribuente della sentenza impugnata non risultano prodotte nei suddetti procedimenti le cartoline (avvisi) di ricevimento delle raccomandate delle cui notificazioni è stata prodotta la sola interrogazione a Poste Italiane, che dà atto del mero pervenimento degli atti al Centro Postale di consegna'. Rileva che, diversamente da 1quanto affermato dalla Corte, l'interrogazione all'Ufficio postale (di cui all'allegato n. 5) non dà atto del solo pervenimento della raccomandata all'Ufficio postale, ma altresì della avvenuta consegna all'Agenzia delle Entrate, come risulta dal tracciamento della raccomandata A/R n. 14593290272-2 che, accettata dal centro postale il 21 dicembre 2013, è stata consegnata al destinatario il 2 gennaio 2014, dies a quo della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di cassazione, secondo le quali la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, anche senza l'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, da cui sorge la presunzione, fondata sulla regolarità del servizio postale, della consegna dell'atto, che ribalta sul destinatario la prova dell'essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.
4. Con il ricorso avverso il diniego di definizione della lite la società contribuente formula tre motivi di censura del provvedimento impugnato.
5. Con il primo fa valere la violazione o falsa applicazione dell' art. 391 bis , commi 4 e 5 c.p.c., dell' art. 5 L. 130/2022 , nonché dell' art. 324 c.p.c. per avere l'Agenzia delle Entrate ritenuto non definibile la lite relativa alla revocazione dell' Ordinanza della Corte di cassazione n. 14099/2021 . Rammenta che l'Amministrazione ha motivato il rigetto delle istanze affermando che esse 'non possono considerarsi regolari in considerazione della natura di mezzo di impugnazione straordinaria del ricorso ex art. 391 bis c.p.c. Nonché in base al dettato di cui al comma ultimo della citata disposizione secondo cui i casi di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non sospende il giudizio di rinvio o il termine per riassumere il giudizio. Da ciò ne consegue che la lite va considerata pendente presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché, vista la sentenza della Corte di Cassazione che cassa con rinvio, si ritiene mancante l'ulteriore requisito rappresentato dalla soccombenza l'amministrazione'. L'Agenzia delle Entrate ha, dunque, ritenuto non pendente, alla data del 15 settembre 2023, la lite incardinata innanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso per la revocazione dell'ordinanza n. 14099/2021, sulla base della asserita natura straordinaria dell'impugnazione di cui all' art. 391 bis c.p.c., laddove, invece la revocazione proposta ai sensi dell' art. 395 , n. 4 c.p.c. e mezzo di impugnazione ordinario.
6. Con il secondo motivo si duole la violazione o falsa applicazione dell' art. 391 bis , commi 4 e 5 c.p.c., nonché dell' art. 324 c.p.c. per avere l'Agenzia delle Entrate ritenuto 'non pendente la lite' ai sensi dell' art. 5 , comma 3 della L. 130/2022 , benché secondo la disposizione siano controversie tributarie pendenti 'quelle per le quali il ricorso per cassazione e stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8 -cioè alla data del 23 dicembre 2022- non sia intervenuta sentenza definitiva'. Sottolinea che nel caso di specie il ricorso in esame è stato notificato alla controparte in data 9 dicembre 2021 e che alla data del 23 dicembre 2022 non era intervenuta sentenza definitiva, in quanto l'Ordinanza n. 14099/2021 e stata tempestivamente impugnata per revocazione, ai sensi dell' art. 395 , n. 4) c.p.c., con la conseguenza che la medesima non è passata in giudicato e la lite deve considerarsi pendente. Osserva che l'orientamento di legittimità, secondo il quale il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. impedisce il passaggio in giudicato della sentenza solo nel caso in cui il ricorso per cassazione sia accolto e non in quello in cui sia stato respinto, si fondava su un disposto normativo non più vigente. Ed invero, l'abrogazione del quarto comma dell' art. 391-bis c.p.c. comporta che, ai sensi dell' art. 324 c.p.c. debba considerarsi passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinaria, fra cui la revocazione per i motivi di cui a nn. 4) e 5) dell' art. 395 c.p.c.. Ne consegue che la pendenza del termine di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione ne impedisce il passaggio in giudicato, quando sia accolto il relativo ricorso. Richiama la circolare 27 gennaio 2023 n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate che, nel fornire chiarimenti sull'ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti, ha ribadito la possibilità di definire le controversie in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione, senza menzionare, fra le controversie non definibili, la lite pendente a seguito di impugnazione per revocazione della sentenza di cassazione, che abbia accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
7. Con il terzo motivo assume che, qualora non si ritenesse di poter interpretare il disposto dell' art. 5 , comma 4 L. 130/2022 nel senso della non equiparabilità, sotto il profilo della pendenza della lite, delle sentenze della Corte di cassazione di rigetto del ricorso del contribuente, alle sentenze di accoglimento con rinvio del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, a fronte dell'impugnazione per revocazione di quelle sentenze, dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 , 24 , 53 e 113 Cost.
8. Ulteriormente illustrando i motivi di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, con memoria ex art. 378 c.p.c., riprende le pronunce della Corte di legittimità secondo le quali il mezzo di cui all' art. 391-bis c.p.c. costituisce un rimedio per il conseguimento della stabilità del provvedimento, che concerne non la cosa giudicata formale ma l'effetto di definitività derivante dall'inutile decorso del termine, posto dalla legge per il ritiro del provvedimento dal mondo del diritto e consegue alla scadenza del termine. L'assenza di definitività della sentenza di cui si chiede la revocazione dimostra l'applicabilità dell' art. 5 L. 130/2022 , posto che il ricorso all' art. 391 bis c.p.c. comporta la non definitività della sentenza impugnata per revocazione. Ricorda che, nel caso di specie, occorre fare riferimento al nuovo testo dell' art. 391 bis c.p.c. e non a quello previgente.
9. Per dare soluzione alla controversia, occorre procedere in ordine logico, trattando per primi i motivi di impugnazione del diniego di definizione agevolata della controversia, ricordando che il processo per revocazione dell'Ordinanza n. 14099/2021 è stato sospeso con Ordinanza interlocutoria del 4 ottobre 2022, assunta in conformità dell'istanza formulata dalla società contribuente, ai fini della presentazione della domanda ex art. 5 L. 130/2022 .
10. Le censure introdotte dalla ricorrente muovono, da un lato, dalla qualificazione dello strumento di impugnazione di cui all' art. 391-bis c.p.c., dall'altro, dalla nozione di 'lite pendente' come intesa dall' art. 5 L. 130/2022 .
10.1 Sotto il primo profilo, la ricorrente, qualificando la revocazione della sentenza di cassazione come mezzo ordinario di impugnazione, ai sensi dell' art. 324 c.p.c., fa derivare dall'abrogazione del quinto comma (originariamente terzo comma) dell' art. 391-bis c.p.c. -a mente del quale "La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto"- la conseguenza della generalizzata applicazione del disposto dell' art. 324 c.p.c. anche alla revocazione della sentenza della Corte di cassazione. E lo fa, assumendo che la pendenza del termine per la proposizione della revocazione- e quindi anche l'instaurazione del relativo giudizio- impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di legittimità. Ne deriverebbe che, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata per revocazione abbia cassato con rinvio la sentenza di merito, la lite dovrebbe ritenersi pendente presso la Corte di cassazione, investita della revocazione. E ciò, perché l'eventuale rimozione della sentenza di cassazione con rinvio della sentenza di merito, per effetto dell'accoglimento della revocazione, travolgerebbe il giudizio di rinvio, instaurato a seguito del pronunciamento del giudice di legittimità.
10.2 Si tratta di impostazione che non può essere condivisa.
10.3 L'assunto difensivo e contraddetto, innanzitutto, dalla natura dell'impugnazione introdotta con l' art. 391-bis c.p.c., da considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non un mezzo ordinario di impugnazione, alla stregua della revocazione di cui all'art. 395, nn. 4) e 5) c.p.c., ma come un rimedio inerente al conseguimento della stabilità della decisione del giudice di legittimità, estraneo al tema della cosa giudicata formale e dunque sottratto al regime dell' art. 324 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 26672 del 24/11/2020, in motivazione). La stabilità, invero, concerne "l'effetto di definitività derivante dall'inutile decorso del termine posto dalla legge per il ritiro del provvedimento dal mondo del diritto" (ibidem). Ed infatti: "La presenza del termine fisso di decorrenza per la proposizione dell'istanza di revocazione di cui all'art. 391-bis, pur costituendo la tecnica propria del mezzo ordinario d'impugnazione, non è riconducibile a tale categoria. L'art. 391-bis parla di "impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione", ma la definizione di tale rimedio come "impugnazione", dal punto di vista della decisione di legittimità, sfugge alla distinzione fra mezzi ordinari e mezzi straordinari di impugnazione perché tale distinzione è da riferire alla cosa giudicata formale, cioè ad un ambito che è relativo solo alla decisione del giudice di merito e non anche a quello relativo al provvedimento del giudice di legittimità" (ibidem). Ed invero, "L'"impugnazione" di un provvedimento reso da un giudice che ha lo status di Suprema Corte non appartiene alla logica della formazione del giudicato formale, ma a quella più limitata del conseguimento della stabilità della decisione in funzione di tutela di esigenze costituzionali. La presenza del termine fisso di decorrenza per la proposizione dell'impugnazione non vale dunque a riprodurre nell'ambito dei provvedimenti della Cassazione la distinzione fra il mezzo ordinario ed il mezzo straordinario, ma serve solo a conciliare, in presenza di errore di fatto, l'esigenza di stabilità della decisione (e di rispetto del giudicato formale nel caso di ricorso per cassazione respinto) con i diritti di difesa e di eguaglianza, lasciando aperta la possibilità di denunciare i vizi occulti nei diversi limiti temporali previsti per la c.d. revocazione straordinaria nel caso della decisione della causa nel merito in quanto atto costitutivo della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all' art. 2909 cod. civ." (ancora Sez. U, Sentenza n. 26672 del 24/11/2020, in motivazione).
10.4 Se, dunque, natura e funzione dello strumento di cui all' art. 391-bis c.p.c. sono quelle descritte dalle Sezioni unite, allora deve desumersi -come ha già chiarito la giurisprudenza di questa Corte- che nel caso di ricorso per cassazione respinto, la proposizione del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con la conseguenza che, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della controversia (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26939 del 13/09/2022; Sez. 5, Sentenza n. 13306 del 28/06/2016).
10.5 Ma, se la proposizione della revocazione ex art. 391-bis c.p.c., nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, perché i suoi effetti sono estranei alla cosa giudicata formale di cui all' art. 324 c.p.c., nel caso di accoglimento con rinvio del ricorso per cassazione, nessun effetto esplica il ricorso al mezzo revocatorio sul giudizio di rinvio, che prosegue, non essendo ammessa la sua sospensione ex art. 391-bis , ultimo comma c.p.c.
10.6 Ne consegue che il giudizio non 'pende' avanti al giudice di legittimità investito della revocazione, ma davanti al giudice del rinvio. Ed invero, solo l'ammissibilità della sospensione del giudizio di rinvio potrebbe consentire una diversa soluzione. In questo senso, a proposito della definizione agevolate delle controversie tributarie disciplinata dall' art. 6 D.L. 119 del 2018 conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 rispetto al quale, ai sensi dell'art. 6, comma 10, questa Sezione ha ritenuto la domanda "ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio pendente avanti a sé per la revocazione di una propria ordinanza cassatoria, affermando che l'annullamento con rinvio della sentenza della C.T.R. non comporta la pendenza della lite rispetto al giudizio di revocazione, ma, eventualmente, rispetto a quello di rinvio). (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29037 del 11/11/2019; cfr. anche nello stesso senso: Cass. Sez. 5, 21/02/2023, n. 5373 ).
10.7 Non deve apparire in contraddizione con questa impostazione l'ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2022, che ha sostanzialmente rimesso all'Agenzia delle Entrate la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata, consentendone la presentazione da parte del ricorrente. Si tratta, invero, di un provvedimento assunto a garanzia del contribuente, posto che l'Agenzia delle Entrate, cui spetta la decisione sul beneficio, ben avrebbe potuto ammetterlo, ove avesse diversamente interpretato la norma, non essendo ciò astrattamente precluso, stante l'autonomia dell'azione amministrativa.
11. Quanto fin qui detto conduce, nondimeno, a ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell' art. 5 L. 130 del 2022 , per violazione degli artt. 3 , 24 , 53 e 113 Cost.
Nessun difetto di ragionevolezza, infatti, è ravvisabile nella scelta legislativa di consentire l'accesso alla definizione agevolata solo durante il corso del giudizio di cassazione e non in quello di revocazione della sentenza di cassazione, perché il presupposto della scelta legislativa è quello della deflazione delle controversie pendenti davanti al giudice di legittimità, ma solo se l'Amministrazione risulti soccombente -o parzialmente soccombente- nei precedenti gradi di giudizio. In un simile caso, infatti, l'ammissione del contribuente alla definizione agevolata consente al fisco di recuperare delle somme che, in caso di rigetto del ricorso dell'Ufficio diverrebbero definitivamente irrecuperabili. Da un lato, dunque, la disposizione di cui all'art. 5 cit., si pone come norma che favorisce l'Amministrazione, mettendola al riparo da una sentenza definitiva di rigetto delle sue pretese, dall'altro, invece, favorisce il contribuente consentendogli di evitare l'eventuale annullamento della sentenza che lo vede vittorioso, con il pericolo di vedere affermate le pretese dell'Amministrazione nei suoi confronti, nell'eventuale giudizio di rinvio. Ma quando il giudizio di cassazione, introdotto dall'Ufficio, soccombente nei due precedenti gradi di giudizio, si concluda con una sentenza di cassazione con rinvio, venendo meno il presupposto della soccombenza dell'Amministrazione, viene meno anche la ragione per ammettere il contribuente alla definizione agevolata, che va di pari passo con la soccombenza dell'Amministrazione. D'altro canto, ammettere la definizione agevolata anche nel caso di cassazione con rinvio, creerebbe una diseguaglianza fra i contribuenti le cui controversie si trovino in gradi merito e contribuenti le cui controversie siano parimenti in grado di merito, ma in sede di rinvio, consentendo solo ai secondi, che impugnino la sentenza della cassazione con lo strumento di cui all' art. 391-bis c.p.c. di accedere alla definizione agevolata, riservata dal legislatore ai soli giudizi di legittimità.
11.1 Mal si comprende, inoltre, come la disposizione di cui all'art. 5 cit. possa violare l' art. 24 Cost., posto che essa, da un lato, non impedisce in alcun modo la difesa in giudizio del contribuente e che, dall'altro, non esclude il ricorso a mezzi di impugnazione, ma circoscrive alla pendenza del giudizio di legittimità la possibilità di accedere alla agevolazione, stante la ratio sottesa che attiene alla volontà del legislatore rimettere alla scelta del contribuente -che così assume il rischio dell'esito del giudizio- il recupero di somme di cui i giudici di merito hanno escluso la debenza.
11.2 Né pare possibile ravvisare la violazione degli artt. 53 e 113 Cost., rispetto ai quali la ricorrente neppure chiarisce gli aspetti della pretesa illegittimità costituzionale, posto che, da un lato, l'art. 5 cit. non incide sul principio della capacità contributiva, né su quello della progressività, dall'altro, non impedisce la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione, prevedendo anzi al comma 11 uno specifico mezzo di impugnazione.
12. Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata ai sensi dell' art. 5 L. 130/2022 deve, dunque, essere respinto.
13. Venendo, a questo punto, all'esame dei motivi di revocazione, conviene prendere le mosse dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui "In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell' art. 395 , n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione)." (Sez. Unite, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024).
14. Nel caso di specie, l'Ordinanza, qui impugnata per revocazione (n. 14099/2021), dopo avere riunito i ricorsi proposti dalla Agenzia delle Entrate iscritte ai nn. R.G. 5954/2014 e 5956/2014, rispettivamente avverso le sentenze n. 665/01/2013 e n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio, decidendo preliminarmente sull'eccezione di tardività dei medesimi per non essere stati proposti nel termine breve dalla data di notificazione della sentenza gravata, ha ritenuto di rigettarla osservando che: "Risulta… che -a fronte della spedizione a mezzo posta in data 21 dicembre 2013, da parte dell'odierno controricorrente della sentenza impugnata- non risultano prodotte nei suddetti procedimenti le cartoline (avvisi) di ricevimento delle raccomandate A/R 14593290272-2 e 14617528480-9, delle cui notificazioni è stata prodotta la sola interrogazione a Poste Italiane, che dà atto del mero pervenimento degli atti al Centro Postale di consegna". Su questa base, richiamando il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui 'l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, nonché l'identità e idoneità della persona a mani delle quali è stata eseguita' ha concluso affermando che la mancata produzione della sentenza corredata della relazione di notificazione (o di altro atto che ne attesti l'avvenuta conclusione del procedimento notificatorio) determina l'impossibilità della decorrenza del termine breve e la conseguente applicazione del termine lungo per impugnare. Da ciò ha tratto la tempestività dei ricorsi per cassazione proposti dall'Agenzia delle Entrate in data 11 marzo 2014, ritenendo non provato dal controricorrente che le sentenze impugnate fossero state notificate all'Ufficio antecedentemente al 10 marzo 2014, data che risulta da protocollo di ricezione dell'Agenzia delle Entrate.
15. Nel formulare i due motivi di impugnazione, la società ricorrente distingue la notificazione della sentenza n. 664/01/2013, relativa al ricorso iscritto al n. R.G. 5956/2014, di cui alla prima doglianza, da quella della sentenza n. 665/01/2013, relativa al ricorso iscritto al n. R.G. 5954/2014, di cui alla seconda doglianza, ancorché la motivazione dell'Ordinanza impugnata sia unitaria.
15.1 La ragione della distinzione risiede nel diverso contenuto delle doglianze.
15.2 In relazione al procedimento iscritto al n. R.G. 5956/2014, la ricorrente assume che la cartolina di ricevimento, datata 7 gennaio 2014, era stata prodotta agli atti del giudizio, ciò dimostrando l'errore percettivo in cui era incorsa la Suprema Corte.
15.3 Mentre in relazione al procedimento iscritto al n. R.G. 5954/2014, la doglianza si concentra sull'errata lettura del risultato dell'interrogazione del sito di Poste Italiane, sostenendo che da esso emerga non solo la data di accettazione della raccomandata n. (Omissis), ma anche la consegna al destinatario da parte del messo postale notificatore, in data 2 gennaio 2014.
16. Ora va rilevato che effettivamente, fra gli atti allegati (doc. 6) al controricorso del procedimento iscritto al n .R.G. 5956/2014, relativo all'impugnazione della sentenza n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio, è stata prodotta la cartolina di ricevimento della raccomandata n. (Omissis), che risulta essere stata ricevuta dalla Agenzia delle Entrate in data 7 gennaio 2014, ancorché la data di protocollazione da parte della medesima Agenzia delle Entrate sia quella del 10 gennaio 2014.
16.1 Questa Corte ha chiarito che "In tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all' art. 326 , primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto. (Affermando tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello, registrata al protocollo dell'Agenzia delle Entrate due giorni dopo la ricezione del plico spedito per posta dall'ufficiale giudiziario, conseguendone la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine breve dei sessanta giorni così calcolato). (Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007; conf. Sez. 6-1- Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014). Invero "la prova della consegna tempestiva di un atto non può essere desunta che da elementi oggettivi, non da attestazioni della parte, quale indubbiamente è, nell'ambito del processo tributario, l'Ufficio fiscale". E ciò perché "la protocollazione della sentenza da parte dell'Ufficio ha valore interno all'Amministrazione… atteso che attesta il compimento di una attività interna all'ente destinatario dell'atto processuale, che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative non rilevanti all'esterno, proprie della formazione di una documentazione ad uso dell'Amministrazione (o dell'Ente impositore) e delle sue tempistiche" (Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007, in motivazione).
16.2 Si e, dunque, realizzato quell'errore percettivo che giustifica la revocazione della sentenza, posto che, per una svista, il documento attestante la ricezione del plico non è stato considerato dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 14099/2021 , laddove si legge che 'Risulta… che -a fronte della spedizione a mezzo posta in data 21 dicembre 2013, da parte dell'odierno controricorrente, della sentenza impugnata (rectius sentenze impugnate)- non risultano prodotte nei suddetti procedimenti le cartoline (avvisi) di ricevimento delle raccomandate A/R 14593290272-2 e 1461758480-9 delle cui notificazioni è stata prodotta la sola interrogazione a Poste Italiane, che dà atto del mero pervenimento degli atti al Centro Postale di consegna'.
16.3 Contrariamente a quanto affermato dal provvedimento oggetto di revocazione, tuttavia, la cartolina di ricevimento della raccomandata A/R n. 1461758480-9, era agli atti del processo (all. 6 della parte controricorrente nel giudizio iscritto al n. R.G. 5956/2014) sicché è ad essa che deve farsi riferimento, e non alla data di protocollazione della ricezione da parte dell'Ufficio.
16.4 Appare, peraltro, superabile la considerazione del Procuratore generale in ordine alla mancanza di prova del contenuto del plico, posto che alcuna eccezione in questo senso e stata formulata in modo esplicito dall'Agenzia delle Entrate, la quale non risulta neppure avere affermato di avere ricevuto da parte del difensore della B. Srl una raccomandata in data 7 gennaio 2014, contenente un diverso oggetto.
16.5 L'Ordinanza qui impugnata deve, dunque, essere revocata in relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 5956/2014, relativo all'impugnazione della sentenza n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio, affermandosi la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto in data 11 marzo 2014, oltre il termine breve per l'impugnazione.
17. Diversamente non può trovare accoglimento, ed anzi deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso per revocazione in relazione al procedimento iscritto al n. R.G. 5954/2014, relativo alla sentenza n. 665/01/2013 della C.T.R. del Lazio.
17.1 In questo caso, infatti, non è stata prodotta la cartolina di ricevimento del plico, essendo, invece, stato allegato unicamente il documento di interrogazione delle Poste Italiane, da cui risulta che la raccomandata n. 14593290272-2, relativa alla notificazione della sentenza n. 665/01/2013 della C.T.R. del Lazio, e stata accettata dall'Ufficio Postale in data 21 dicembre 2013 (così come la raccomandata n. (Omissis), relativa alla sentenza n. 664/01/2013), ed è stata consegnata in data 2 gennaio 2014.
17.2 Manca, invero, la pretermissione da parte della Corte di un documento allegato dalla parte, che ha valutato la documentazione prodotta, ponendosi, peraltro, in linea con la giurisprudenza di questa Corte richiamata nell'ordinanza impugnata per revocazione, secondo la quale solo l'avviso di ricevimento costituisce l'unica prova idonea a dimostrare l'intervenuta consegna.
17.3 Il motivo proposto, dunque, esula dai vizi revocatori (come chiariti dalle Sezioni Unite (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024 supra richiamata), risolvendosi in una censura sull'attività valutativa concernente l'apprezzamento delle risultanze processuali.
18. In conclusione: il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata deve essere respinto; il ricorso per revocazione va accolto limitatamente alla revocazione dell'Ordinanza di questa Sezione n. 14099/2021, in relazione al ricorso n. R.G. 5956/2014, inerente all'impugnazione della sentenza n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio, conseguentemente dichiarandosi, in sede rescissoria, l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio; il ricorso per revocazione avverso l'Ordinanza di questa Sezione n. 14099/2021 deve, al contrario, dichiararsi inammissibile con riferimento al ricorso n. R.G. 5954/2014, relativo alla sentenza n. 665/01/2013 della C.T.R. del Lazio.
19. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avverso l'atto di diniego della definizione agevolata.
In parziale accoglimento del ricorso per revocazione avverso l' Ordinanza della Corte di cassazione n. 14099/2021 , in sede rescindente, revoca l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui pronuncia sul ricorso iscritto al n. R.G. 5956/2014, relativo all'impugnazione della sentenza n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio.
In sede rescissoria, dichiara inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, iscritto al n. R.G. 5956/2014, avverso la sentenza n. 664/01/2013 della C.T.R. del Lazio.
Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso l' Ordinanza della Corte di cassazione n. 14099/2021 , in relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 5954/2014, relativo alla sentenza n. 665/01/2013 della C.T.R. del Lazio.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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