Cassazione, sentenza n. 12911 del 14/05/2025
Sentenza n. 12911 del 14/05/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12911
- Data
- 14/05/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un avviso per maggior reddito d’impresa e relative sanzioni era stato annullato nei gradi di merito per difetto di motivazione, mancata allegazione del processo verbale e contestata responsabilità dell’ex legale rappresentante. La Cassazione ritiene sufficiente il richiamo al verbale consegnato all’amministratore in carica e, comunque, la riproduzione nell’avviso dei suoi elementi essenziali. Poiché le sanzioni erano state irrogate prima dell’entrata in vigore della disciplina che le pone esclusivamente a carico della persona giuridica, permaneva inoltre l’obbligazione solidale del rappresentante; il ricorso è accolto con cassazione e rinvio.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Nel settembre 1994 veniva avviata, da parte della Guardia di Finanza – Comando Brigata Volante diM, una verifica fiscale nei confronti della società D. G. C. Srl (della quale era, all'epoca, legale rappresentante il sig. A.A.), all'esito della quale, in data 20 marzo 1997, veniva redatto apposito processo verbale di constatazione, che veniva consegnato a tale B.B., nella sua qualità di amministratore unico pro-tempore al momento della conclusione della verifica.
A seguito di tale p.v.c., gli Uffici finanziari di Taranto emettevano, nei confronti della suddetta società, avviso di accertamento n. (——), con il quale veniva accertato un maggior reddito d'impresa, per l'anno 1994, di Lire 334.117.000, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEG ed ILOR, e del tributo straordinario di solidarietà.
L'avviso di accertamento in questione veniva notificato al curatore fallimentare della società D. G. C. Srl, nel frattempo fallita, nonché al sig. A.A., quale legale rappresentante all'epoca alla quale si riferivano le violazioni.
2. Mentre il curatore fallimentare della società non impugnava l'atto, questo veniva invece impugnato da A.A. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la quale, con sentenza n. 421/02/2010 del 14 aprile 2010, accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento in questione, con compensazione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto, con sentenza n. 6/28/2016, pronunciata il 30 settembre 1995 e depositata in segreteria il 6 gennaio 2016, rigettava l'appello.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato l'8 febbraio 2017).
Non si è costituito A.A., rimasto intimato.
5. Con decreto dell'11 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi a questa sezione l'udienza pubblica del 4 marzo 2025.
All'udienza suddetta è comparso l'Avvocato dello Stato per l'Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell' art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , nonché dell' art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare l'Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per l'omessa allegazione del p.v.c. e per non avere il Balsamo partecipato alle operazioni di verifica.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell' art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , conv. dalla L. n. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l'Ufficio che, con riferimento alle sanzioni, trova applicazione, nella specie, ratione temporis, l' art. 98 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che pone a carico del legale rappresentante di soggetti collettivi l'obbligo al pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie, in solido con il soggetto passivo o inadempiente.
2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, questo deve ritenersi assolto anche quando il processo verbale di constatazione – cui l'avviso di accertamento faccia riferimento – sia stato notificato al legale rappresentante pro-tempore della società, successivamente fallita, senza che sia necessario allegarlo all'avviso medesimo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa della società, e quindi presumibilmente in possesso della stessa società ovvero della curatela fallimentare ( Cass. 28 luglio 2022, n. 23696 ; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31406 ).
Nel caso di specie, peraltro, l'avviso di accertamento – riportato nel ricorso – contiene esplicitamente l'indicazione degli elementi di fatto già contenuti nel p.v.c., posti a fondamento della pretesa impositiva, per cui l'atto impositivo era già di per sé pienamente idoneo a giustificare la pretesa erariale, contenendo gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione richiamato (in tal senso Cass. 30 dicembre 2024, n. 34906 ; Cass. 13 aprile 2022, n. 12019 ).
2.2. Fondato è anche il secondo motivo.
Ed invero, ai sensi dell' art. 7 , comma 1, D.L. n. 269/2003 , conv. dalla legge n. 326/2003 , "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"; ai sensi del comma 2, della citata norma, poi, "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto", e cioè il 2 ottobre 2003.
Ne consegue che, essendo state irrogate le sanzioni nell'anno 2000, con l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, nella fattispecie in esame trova applicazione l' art. 98 , comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che poneva a carico del rappresentante legale di soggetti passivi l'obbligo solidale del pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie.
3. Consegue l'accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 4 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2025.
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