Cassazione, sentenza n. 12913 del 14/05/2025
Sentenza n. 12913 del 14/05/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12913
- Data
- 14/05/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo l’annullamento parziale della pretesa e il rimborso delle somme riscosse provvisoriamente, era controverso se gli interessi dovessero essere calcolati anche sull’aggio di riscossione restituito. La Cassazione rileva che il rimborso conseguente alla decisione favorevole deve ripristinare la situazione patrimoniale precedente: pur non essendo intrinsecamente un tributo, l’aggio ne costituisce un accessorio con funzione di finanziamento del sistema di riscossione e rientra quindi nelle somme rimborsabili con gli interessi fiscali. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La I. S. P. Spa presentava, in data 10 febbraio 2021, all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano istanza di rimborso di quanto versato il 12.8.2011 a titolo di riscossione provvisoria in forza della cartella di pagamento n. 068-2006-0025954201-000, oltre interessi nel frattempo naturati, per la parte non più dovuta a seguito della sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 3331/2019 depositata il 6 agosto 2019.
In data 29 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate rimborsava la complessiva somma di Euro 1.517.317,99, corrispondente all'integrale importo versato a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
La Banca, in data 28 maggio 2021, inoltrava istanza di pagamento degli interessi, che a suo dire dovevano essere calcolati sulla medesima sorte capitale di Euro 1.517.317,99, per cui l'importo degli interessi da rimborsare, ai sensi dell' art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , avrebbe dovuto essere pari ad Euro 273.117,24.
L'Ufficio, tuttavia, calcolava l'importo degli interessi dovuti sulla parte della cartella relativa ai tributi (pari ad Euro 1.297.643,89), escludendo quindi la parte relativa all'aggio versato, per cui corrispondeva a titolo di interessi la minor somma di Euro 233.575,90.
2. I. S. P. impugnava quindi il diniego parziale di rimborso integrale degli interessi (con richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di Euro 39.541,34) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 1501/06/2022, depositata il 26 maggio 2022, accoglieva il ricorso dell'istituto di credito, con la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dall'Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 2780/06/2023, pronunciata il 7 giugno 2023 e depositata in segreteria il 20 settembre 2023, rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 20 marzo 2024).
Resiste con controricorso la I. S. P. Spa
5. Con decreto dell'11 dicembre 2014 è stata fissata per la discussione dinanzi a questa sezione l'udienza pubblica del 4 marzo 2025.
La ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell' art. 44 D.P.R. n. 602/1973 , nonché dell' art. 17 , comma 2, lett. a), D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , nella versione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l'Ufficio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., in caso di restituzione di somme iscritte a ruolo per importi non dovuti (o superiori a quelli effettivamente dovuti) i relativi interessi avrebbero dovuto essere calcolati sulla somma, per l'appunto, iscritta a ruolo, e non anche sugli importi accessori, ed in particolare sull'aggio versato.
2. Il motivo è infondato.
Secondo l'Agenzia ricorrente l'aggio riscosso dal concessionario non concorrerebbe a formare l'importo sul quale essa è tenuta a corrispondere gli interessi, al saggio previsto dalla normativa fiscale applicabile, a seguito dell'annullamento di un atto impositivo.
Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che l' art. 68 del D.L.gs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal comma 2 della norma citata, la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali (v., fra le altre, Cass. 23 novembre 2018, n. 30368 ; Cass. 14 settembre 2016, n. 18027 ).
Pertanto, come questa Corte ha già precisato ( Cass. 26 aprile 2023, n. 11025 ; Cass. 5 settembre 2022, n. 26054 ), l'esigenza che fonda tale previsione è quella di restaurare la situazione patrimoniale del contribuente anteriore alla decisione; e, sulla scorta di tale rilievo, le stesse pronunce poc'anzi menzionate hanno ritenuto che fra le voci oggetto di restituzione vada ricompreso anche il cd. "aggio" – consistente nella remunerazione che, fino al 2015, l'Agente della riscossione percepiva per la sua attività, in relazione a ogni singola cartella – "con gli interessi, sia pure nella misura prevista dalle leggi fiscali".
Il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo anche sulla base di un'ulteriore considerazione.
La censura formulata dall'Agenzia ricorrente si fonda infatti sul presupposto in base al quale l'aggio non rientrerebbe nel perimetro del "tributo corrisposto in eccedenza" del quale il citato art. 68 prevede il rimborso.
A tale proposito, questa Corte ha effettivamente ritenuto che l'aggio non abbia natura intrinseca di tributo, poiché costituisce il compenso per l'attività esattoriale ed è pertanto munito di connotazione retributiva (così anche, fra le numerose altre, Cass. 11 maggio 2020, n. 8714 ; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3524 ).
Tuttavia, il fatto che l'entità dell'aggio sia stata determinata dal legislatore in percentuale fissa sulle somme iscritte al ruolo, e non commisurata all'attività effettivamente svolta dal concessionario per la riscossione, rende evidente che, in realtà, la sua funzione è quella di coprire i costi complessivi dell'attività di riscossione ( Cass. 3 dicembre 2020, n. 27650 ). Come, infatti, è stato osservato dalla Corte costituzionale – investita della questione di legittimità dell' art. 17 , comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999 (come sostituito dall' art. 31 , comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , conv. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1), che ha rideterminato l'ammontare della percentuale di tale compenso – attraverso l'aggio si attua il meccanismo di finanziamento ordinario dell'intera attività di riscossione, che fra i principali fattori di costo presenta quello della mancata esazione; pertanto, al fine di remunerare i costi che l'Agente della riscossione sconta in relazione alle operazioni infruttuose, le spese complessive del sistema vengono poste a carico di tutti i contribuenti che siano stati raggiunti da una cartella di pagamento (sentenza del 10 giugno 2021, n. 120).
In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, la sentenza n. 27650/2020 poc'anzi menzionata) ha dunque escluso la natura tributaria dell'aggio, ma all'unico fine di giustificarne la sottrazione ai limiti imposti dal principio di capacità contributiva, affermando che rientra nella discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione e dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti; al contempo, infatti, la stessa giurisprudenza ha più volte ritenuto che l'aggio ha "natura accessoria al tributo" ( Cass. 3 aprile 2014, n. 7868 ; Cass. 10 maggio 2013, n. 11230 ).
Nello stesso senso, la richiamata pronunzia della Corte costituzionale – seppur sollecitando, per ragioni che qui non rilevano, un intervento legislativo (poi realizzatosi) volto ad evitare il rischio di una quantificazione sproporzionata – ha osservato che la previsione e la determinazione dell'aggio hanno lo stesso fondamento del dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all' art. 2 Cost., e "preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi"
Siffatto carattere "funzionalmente tributario" dell'aggio costituisce, pertanto, ulteriore ragione per annoverarlo fra le somme rimborsabili ai sensi dell' art. 68 , comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 , "con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali", così come ritenuto dai giudici d'appello.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della I. S. P. Spa, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso, in Roma, il 4 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2025.
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