Cassazione, ordinanza n. 22748 del 06/08/2025
Processo tributario - Pronuncia riferita ad altra annualità
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22748
- Data
- 06/08/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio sulla cartella emessa da controllo automatizzato per IRES 2014 e disciplina delle società non operative, la contribuente aveva eccepito in appello un giudicato esterno relativo alla stessa imposta e fattispecie, ma a un’annualità diversa. La Corte stabilisce che il giudice deve pronunciarsi espressamente sull’eccezione, anche se possa risultare tardiva, infondata o riferita a un periodo differente, valutandone ammissibilità ed efficacia preclusiva. Accoglie pertanto il motivo per omessa pronuncia, dichiara inammissibile l’altra censura, cassa la sentenza e rinvia per nuovo esame.
Massima
Nel processo tributario, quando il contribuente eccepisce l'esistenza di giudicato esterno fondato su precedente pronuncia della Commissione tributaria regionale relativa alla medesima fattispecie per annualità diversa, il giudice del gravame ha l'obbligo di pronunciarsi espressamente su tale eccezione, anche quando la stessa possa apparire tardivamente proposta o infondatamente dedotta per mancato passaggio in giudicato della sentenza invocata. La violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile si configura infatti nell'omessa delibazione dell'eccezione processuale, indipendentemente dai profili di ammissibilità o fondatezza della stessa, poiché il giudice deve comunque esaminare e decidere su tutte le questioni sottoposte al suo vaglio dalle parti processuali. L'obbligo di pronuncia sussiste anche quando l'eccezione di giudicato venga sollevata in relazione a controversie aventi ad oggetto la medesima imposta ma riferite ad annualità differenti, dovendo il giudice valutare l'eventuale identità della fattispecie sostanziale e l'efficacia preclusiva della precedente decisione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che
1. La società ricorrente, esercente l'attività alberghiera dotata di una struttura ricettiva in C, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno (d'ora in avanti, per brevità, CTP) la cartella di pagamento n. (——), emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36bis D.P.R. n. 600/1973 , per il recupero dell'IRES relativa all'anno 2014 (per Euro 132.707,42); eccepiva la violazione della disciplina delle società non operative ( art. 30 L. 724/1994 ), evidenziando di non aver generato ricavi nel triennio 2010-2012 a causa di difficoltà oggettive legate alla posizione della struttura ed alla natura stagionale dell'attività.
La CTP rigettava il ricorso.
2. La società interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (d'ora in poi, per brevità, CTR), chiedendone l'integrale riforma. In particolare, eccepiva il giudicato per effetto della sentenza della CTR n. 2566/2/2019, definitiva, che aveva accolto il ricorso della contribuente in relazione alla medesima imposta, per altra annualità (2013).
La CTR – con la sentenza riportata in epigrafe – riteneva corretto l'operato dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado.
3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi.
L'Ufficio ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l'adunanza camerale del 4 luglio 2025.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la "violazione dell' art. 112 c.p.c., in riferimento all' art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno".
Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe omesso qualsiasi decisione sull'eccezione di giudicato proposta nell'atto di appello e ribadita nelle memorie conclusionali. La ricorrente aveva, invero, dedotto che la CTR accolse il proprio ricorso riferito alla medesima fattispecie, per un'annualità precedente (2013), con sentenza n. 2565/02/2019, definitiva in quanto non impugnata.
Il motivo è fondato.
1.1. Dall'esame degli atti del secondo grado (appello e memorie di discussione) riportati dalla contribuente nel ricorso per cassazione in ossequio al dettato di cui all' art. 366 cod. proc. civ., emerge inconfutabilmente che la contribuente aveva dedotto ed eccepito l'esistenza di una precedente pronuncia della CTR in relazione a pregressa annualità per la medesima imposta.
Su tale eccezione è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR. A prescindere da eventuali profili (evidenziati dall'Agenzia nel controricorso) di inammissibilità (perché tardivamente proposta) od infondatezza (per non essere la sentenza della CTR passata in giudicato) dell'eccezione, la CTR avrebbe dovuto delibarla, donde la configurazione della prospettata violazione dell' art. 112 c.p.c.
Sussiste, pertanto, il denunciato vizio.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all' articolo 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la "violazione e falsa applicazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 37 bis , comma 8 del D.P.R. n. 600/1973 (ancora in vigore nell'anno 2014) e 30 della legge 724/1994 " per avere la CTR omesso qualsiasi considerazione sul contenuto della determinazione n. 513 del 22/07/2014 della Provincia di Salerno; in tal modo il giudice del gravame avrebbe omesso l'esame sul fatto storico-chiusura del tratto della SP 430 nel 2014, che aveva avuto ricadute pesantissime sul turismo.
2.1. Il motivo è inammissibile.
L' art. 360 , comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 ( D.L. 83/2012 ) ed applicabile ratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall'altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l'ambito di applicazione del motivo de quo.
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione ( Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053 ; Cass. 25/09/2018, n. 22598 ; Cass. 03/03/2022, n. 7090 ).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa ( Cass. n. 9637/2017 ).
Pertanto, non costituiscono "fatti" suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 ( Cass. n. 9637/2021 cit.), né costituiscono "fatti storici" le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative ( Cass. n. 10525/2022 ).
Pacifica, poi, l'applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l'omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un'insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio ( Cass. 28/6/2016 n. 13366 , in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
2.2. Nella specie, in presenza di una cd. doppia conforme era onere della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis, Cass. n. 8515/2020 ). A tale onere non ha adempiuto la società ricorrente, per cui il motivo è inammissibile.
3. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2025.
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