Sintesi
La risoluzione esamina il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da compravendita di valute a pronti sul mercato Forex tramite contratti spot e rolling spot con regolamento mediante margine e meccanismo di rollover senza consegna fisica. Distingue le fattispecie dell’articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del TUIR, escludendo la configurabilità di cessioni a termine e di contratti derivati tipici nel caso descritto. Conclude che i differenziali costituiscono rapporti aleatori di natura finanziaria imponibili ai sensi della lettera c-quinquies), con imposta sostitutiva del 12,50 per cento per le persone fisiche fuori impresa e indeducibilità delle minusvalenze ai sensi dell’articolo 68, comma 9.
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