Sintesi
La risoluzione chiarisce la determinazione della base imponibile IRAP degli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario che applicano l'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Condivide la soluzione delle associazioni istanti e riconosce, in via interpretativa logico-sistematica, che il rinvio all'articolo 5 deve intendersi esteso anche al successivo articolo 5-bis introdotto dal 2008 per i soggetti IRPEF. Evidenzia così la semplificazione voluta per imprese individuali e società di persone rispetto alle regole ancorate al bilancio. Conferma che l'opzione per l'articolo 5 comporta l'osservanza degli adempimenti contabili previsti dall'articolo 18 del decreto n. 600 del 1973.
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