Sintesi
La risoluzione esamina l'esenzione dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni prevista dall'articolo 25-bis, comma quinto, del DPR n. 600 del 1973. Ripercorre la disciplina dell'intermediazione assicurativa, dal Codice delle assicurazioni private al Registro unico, e la posizione delle banche, degli intermediari finanziari, delle SIM e di Poste italiane iscritti nella sezione D. Riconosce, per identità di ratio e parità di trattamento, l'esonero dalle ritenute sulle provvigioni per prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, alle condizioni previste per agenti e mediatori.
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