Risoluzione n. 21 del 18/02/2014
Liquidazione IVA di gruppo - Trattamento del credito IVA chiesto a rimborso prima dell’adesione alla procedura e successivamente denegato - Modalità di compilazione della dichiarazione annuale - articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 21
- Data
- 18/02/2014
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce il trattamento del credito IVA chiesto a rimborso prima del 2008 e dell'ingresso nella liquidazione IVA di gruppo, poi denegato durante l'adesione alla procedura. Richiama l'articolo 1 del DPR n.443/1997 sulla detrazione successiva al diniego e il divieto, dal 2008, di far confluire nel gruppo l'eccedenza ante ingresso introdotto dalla legge n.244/2007. Conclude che anche tale eccedenza, divenuta detraibile dopo il 2008, non può confluire nelle liquidazioni del gruppo e va indicata nel rigo VL8 campo 2 della dichiarazione.
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