Risoluzione n. 117 del 29/12/2014

Deducibilità forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap – art. 6 D.L. 185/2008 – art. 2, comma 1-quater D.L. 201/2011 – cedibilità del credito ai sensi dell’art. 43-bis del d.P.R. 602/1973 – deducibilità come onere finanziario ex art. 96 TUIR

Tipologia
Risoluzione
Numero
117
Data
29/12/2014
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione affronta la cedibilità dei crediti da rimborso IRES derivanti dalla deducibilità forfetaria e analitica dell'IRAP relativa a costo del lavoro e interessi e la qualificazione del differenziale di cessione pro soluto. Richiama l'art. 6 del D.L. 185/2008, l'art. 2 del D.L. 201/2011 e le istanze telematiche di rimborso, nonché l'art. 43-bis del D.P.R. 602/1973. Conclude che l'istanza telematica è equiparabile alla richiesta in dichiarazione e il credito è cedibile dalla sola consolidante, mentre il differenziale contabilizzato come onere finanziario assume rilevanza fiscale con applicazione dell'art. 96 del TUIR.

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