Risoluzione n. 22 del 24/02/2015
Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 22
- Data
- 24/02/2015
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione disciplina le modalità di iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS delle organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987, in applicazione dell'art. 32, comma 7, della legge n. 125/2014. Affronta la conservazione della qualifica di ONLUS, la validità transitoria del riconoscimento di idoneità e gli adempimenti presso la Direzione regionale competente. Precisa che l'iscrizione avviene su istanza senza adeguamento di statuti o atti costitutivi ai requisiti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, con indicazione dell'acronimo ONG e senza allegati, e riguarda esclusivamente le posizioni idonee al 29 agosto 2014.
Documento ufficiale
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