Risoluzione n. 115 del 01/09/2017

Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del ravvedimento operoso – rinuncia all’aumento del canone – chiarimenti

Tipologia
Risoluzione
Numero
115
Data
01/09/2017
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce la sanzione per omessa o tardiva comunicazione della proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto in cedolare secca e le modalità di rinuncia all’aumento del canone. Richiama l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011, che mantiene l’opzione in caso di comportamento coerente e prevede 100 euro, ridotti a 50 euro per ritardo entro trenta giorni. Conclude che è applicabile il ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 sulla base di 50 o 100 euro e che la rinuncia richiede raccomandata preventiva salvo sia già prevista nel contratto.

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