Risoluzione n. 27 del 19/06/2023
Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore''/''gasivore'' e ''non energivore''/''non gasivore'' – Comunicazione ex articolo 1, comma 6, del decreto–legge 18 novembre 2022, n. 176 – Applicabilità della c.d. ''remissione in bonis'' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 27
- Data
- 19/06/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione esamina la remissione in bonis per l’omessa comunicazione dei crediti d’imposta energetici maturati nel terzo trimestre e negli ultimi tre mesi del 2022. La comunicazione è qualificata come adempimento formale: la sua omissione non elimina il credito, ma impedisce di utilizzare in compensazione la quota residua. In presenza dei requisiti previsti, la remissione deve essere perfezionata prima della compensazione e non oltre il 30 settembre 2023; è preclusa se sono già iniziate attività di controllo formalmente conosciute, mentre lo scarto informatico dovuto alla sola omissione o a errori non è ostativo.
Documento ufficiale
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