Risoluzione n. 28 del 19/06/2023

Tregua fiscale – Chiarimenti in merito all'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Tipologia
Risoluzione
Numero
28
Data
19/06/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce l’applicazione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA, nell’ambito della tregua fiscale. L’imposta sugli intrattenimenti resta esclusa perché priva di una dichiarazione di riferimento, ferma la possibilità del ravvedimento ordinario. Per l’IVA e le relative violazioni, invece, l’accesso al ravvedimento speciale è riconosciuto nel caso esaminato, poiché per gli anni 2017-2019 erano state presentate le dichiarazioni, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti; la regolarizzazione deve tenere conto delle violazioni constatate nel processo verbale del marzo 2020.

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