Interpello n. 123 del 21/12/2018

Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto acquistato prima dell’entrata in vigore delle relative agevolazioni

Tipologia
Interpello
Numero
123
Data
21/12/2018
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La contribuente, proprietaria dal 1971 dell'unico appartamento in Roma acquistato con legge Tupini e mai con agevolazioni prima casa, intende trasferirsi nell'abitazione paterna ricevuta per successione nel 2017, cedendo entro un anno la casa preposseduta. Il tema è se operi il comma 4-bis della Nota II-bis per le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa nonostante la prepossidenza nello stesso Comune. L'Agenzia ammette l'agevolazione immediata, perché la sostituzione riguarda l'unico immobile non di lusso nello stesso Comune e, con alienazione entro un anno dall'apertura della successione, risulta soddisfatta la condizione della lettera b).

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