Interpello n. 61 del 19/02/2019
Sisma bonus – cumulabilità tra contributi ottenuti negli anni 2009-2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi ad un edificio leso da eventi sismici del 2009 e le detrazioni fiscali per interventi da eseguire nel 2018 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico – articolo 16,commi 1-bis e ss. del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; articolo 1 comma 3 legge 11 dicembre 2016, n. 232.Interpello articolo 11 comma 1 lett. a) legge 27 luglio 2000 n. 212
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 61
- Data
- 19/02/2019
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Il comproprietario per successione di un edificio all'Aquila parzialmente inagibile dopo il sisma 2009, riparato con rafforzamento locale mediante contributi 2009-2010 senza miglioramento sismico, intende eseguire anche con demolizione-ricostruzione un intervento di miglioramento o adeguamento con passaggio di due o pi 0f9 classi di rischio ed efficientamento energetico. Chiede accesso al sisma bonus ex articolo 16, commi 1-bis e seguenti, DL 63/2013 e cessione del credito nonostante il divieto di cumulo ex articolo 1, comma 3, legge 232/2016. L'Agenzia ammette la detrazione entro 96.000 euro per unit20 per le nuove spese di riduzione del rischio, fermi i requisiti, ripartita tra i contitolari in base agli oneri rimasti a carico.
Documento ufficiale
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