Sintesi
Le comproprietarie di terreni agricoli rivalutati nel 2004 chiedono se, dopo lottizzazione e redistribuzione con attribuzione dei lotti 790 e 797, possano effettuare una seconda rivalutazione al ribasso scomputando l'imposta sostitutiva già versata. L'Agenzia ricorda che è ammessa una nuova rideterminazione anche su valore inferiore e anche su parte del terreno, con scomputo o rimborso dell'imposta precedente. Ammette quindi la seconda rivalutazione delle due particelle, in quanto espressione della capacità edificatoria della particella 151 originaria, nei limiti dell'imposta riferita ai 6.333 mq lottizzati, se la perizia attesta la riconducibilità.
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