Interpello n. 319 del 25/07/2019
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell’imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere edilizie in cemento armato. Articoli 2, 3, 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 - pdf
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 319
- Data
- 25/07/2019
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Il Comune chiede il trattamento bollo per depositi relativi a denunce di opere in cemento armato, sopraelevazioni, varianti e fine lavori con collaudo. Il tema è l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della tariffa allegata al DPR 642/1972. L'Agenzia sostiene che le attestazioni di avvenuto deposito scontano 16 euro ex articolo 4 mentre gli elaborati tecnici allegati solo in caso d'uso, che istanze di sopraelevazione e relativo provvedimento scontano 16 euro, che le varianti limitate a mera acquisizione agli atti non sono istanze tassabili all'origine, e che relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo sono scritture private da 16 euro ex articolo 2.
Documento ufficiale
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