Interpello n. 352 del 29/08/2019

Trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto non residente – Articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Tipologia
Interpello
Numero
352
Data
29/08/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La docente tedesca residente a Monaco, senza residenza in Italia, percepisce compensi di lavoro autonomo per un incarico di insegnamento presso una libera università italiana che non mette a disposizione una base fissa. Il tema è la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Germania ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni. L’Agenzia sostiene che, presupposta la non residenza fiscale in Italia e l’assenza di qualsiasi base fissa nel territorio, i redditi non sono tassabili in Italia e le ritenute subite nel 2017 e 2018 sono rimborsabili su istanza al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dal prelievo.

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