Interpello n. 376 del 10/09/2019
Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia. - Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 376
- Data
- 10/09/2019
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La banca istante colloca online in Germania, in libera prestazione senza succursali e tramite piattaforma e partner esteri, il conto deposito per non residenti, con estratti e comunicazioni veicolati tramite intermediari, e chiede se le comunicazioni scontino l'imposta di bollo dell'articolo 13 comma 2-ter. Il tema è il presupposto territoriale e la presunzione di invio annuale per i prodotti finanziari detenuti tramite ente gestore. L'Agenzia afferma l'imponibilità con aliquota del 2 per mille perché la banca italiana, gestore del rapporto che rendiconta annualmente valore e interessi, deve predisporre le comunicazioni periodiche soggette all'imposta.
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