Interpello n. 489 del 15/11/2019

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie - Obbligo di certificazione dei corrispettivi

Tipologia
Interpello
Numero
489
Data
15/11/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istituto vendite giudiziarie, concessionario per vendite di beni delle procedure esecutive e concorsuali anche mobili in blocco, lamenta l'onerosità di un registratore per procedura e propone ricevuta non fiscale con riversamento IVA a cura dell'organo della procedura. Il tema è l'obbligo di certificazione dei corrispettivi al dettaglio. L'Agenzia non condivide la soluzione perché l'attività non è tra gli esoneri del decreto ministeriale 10 maggio 2019 né di altre disposizioni. Restano quindi scontrino o ricevuta fiscale fino al 31 dicembre 2019 e memorizzazione e trasmissione telematica dal 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 oltre 400.000 euro.

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