Sintesi
La fattispecie riguarda una società svizzera che, dopo aver commercializzato materiale ferroso in Italia tramite rappresentante fiscale che sdoganava e chiedeva a rimborso l'IVA, vende direttamente a una società italiana avvalendosi di uno spedizioniere per sdoganamento e assolvimento dell'IVA, poi addebitata. Il tema è l'individuazione del soggetto legittimato alla detrazione o al rimborso dell'IVA assolta in dogana. L'Agenzia sostiene che, agli effetti IVA, debitore è l'effettivo proprietario destinatario delle merci e unico legittimato al recupero è l'acquirente italiano, previa registrazione della bolletta doganale, mentre il rappresentante fiscale non può chiedere il rimborso.
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