Interpello n. 598 del 17/12/2020

Deducibilità degli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall'Autorità Giudiziaria tedesca

Tipologia
Interpello
Numero
598
Data
17/12/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Il contribuente, trasferito in Italia nel 2019 con pensione di fonte estera, è tenuto per sentenza di divorzio tedesca del 2015 a corrispondere un assegno mensile tracciabile all'ex moglie residente in Germania, senza quote per i figli, e chiede la deducibilità ex articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR e le modalità dichiarative senza codice fiscale. L'Agenzia conferma la deducibilità degli assegni periodici anche se il percettore risiede all'estero, in ragione del riconoscimento automatico delle sentenze UE. Richiede l'indicazione del codice fiscale con attribuzione su istanza motivata allegando la sentenza ex articolo 6 del D.P.R. n. 605 del 1973.

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