Interpello n. 824 del 17/12/2021

Articolo 87 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Risoluzione di diritto di un contratto cessione di partecipazione

Tipologia
Interpello
Numero
824
Data
17/12/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una holding ha ceduto una partecipazione mediante un contratto poi risolto di diritto, con effetto retroattivo, per mancato pagamento; la stessa partecipazione è stata successivamente ceduta a un altro soggetto. L’Agenzia considera il primo contratto come mai esistito ai fini del requisito PEX dell’ininterrotto possesso e assume quale decorrenza la data dell’acquisto originario, mantenendo il precedente valore fiscale. Le somme ricevute come acconto sulla prima cessione concorrono invece al reddito e non rientrano nell’articolo 87 del TUIR.

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