Consulenza giuridica n. 2 del 09/02/2021

Articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

Tipologia
Interpello
Numero
2
Data
09/02/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La consulenza riguarda gli obblighi applicabili alla vendita online dei titoli di accesso per spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, esonerati dall’emissione di biglietti nominativi. L’Agenzia distingue le misure generali sulle vendite tramite reti elettroniche da quelle specificamente rivolte al contrasto del secondary ticketing e afferma che anche tali operatori restano soggetti alle disposizioni del capo II del provvedimento del 27 giugno 2019. Per le vendite attraverso canali non online continuano invece ad applicarsi le regole generali, che consentono anche acquisti superiori a dieci titoli.

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