Consulenza giuridica n. 7 del 15/07/2025
Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 7
- Data
- 15/07/2025
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Il Ministero chiede se l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione si applichi anche ai dipendenti di fornitori esterni impiegati presso tali attività. L’Agenzia conferma l’applicazione indistinta ai dipendenti diretti e a quelli esterni; per i lavoratori somministrati, gli obblighi di sostituzione gravano sull’agenzia di somministrazione. Il trasferimento delle mance dalla struttura al fornitore è una mera movimentazione finanziaria irrilevante per le imposte sui redditi; anche in caso di erogazione diretta occorrono comunicazioni e trasmissione delle trattenute al datore di lavoro tenuto al versamento.
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