Sintesi
Una società italiana, titolare di una stabile organizzazione kazaka non operativa, chiede se possa detrarre le ritenute applicate in Kazakistan sui compensi per servizi di ingegneria e progettazione svolti integralmente dall’Italia. Assunta l’estraneità degli utili alla stabile organizzazione, l’Agenzia riconosce la potestà impositiva esclusiva dell’Italia e considera il prelievo kazako non conforme alla Convenzione. Il credito d’imposta e un rimborso italiano sono quindi esclusi; il rimedio indicato è il rimborso in Kazakistan o la procedura amichevole prevista dal Trattato.
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