Sintesi
Una società di gestione estera amministra un fondo privo di personalità giuridica, fiscalmente trasparente e interamente posseduto da un fondo pensione estero, che detiene il 10 per cento di un fondo immobiliare italiano. L’Agenzia rileva che il fondo pensione è anche gestore delegato di tre portafogli del comparto e ritiene che ciò non assicuri la totale autonomia delle scelte della società di gestione rispetto all’influenza del partecipante. Il fondo non è quindi equiparabile a un OICR italiano e i proventi ricevuti dal fondo immobiliare non beneficiano dell’esenzione dalla ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001.
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