Interpello n. 330 del 21/06/2022

Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex articolo 38-bis, c. 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 del 1993

Tipologia
Interpello
Numero
330
Data
21/06/2022
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La controllante di una liquidazione IVA di gruppo chiede se possa garantire direttamente le eccedenze compensate facendo valere il patrimonio consolidato, nonostante l’ultimo bilancio depositato risalga al 2018, oppure beneficiare della franchigia prevista per i rimborsi. L’Agenzia nega l’assunzione diretta dell’obbligazione perché manca un bilancio consolidato aggiornato e depositato. La franchigia va invece verificata separatamente sul conto fiscale di ciascuna società titolare del credito, in proporzione all’eccedenza utilizzata; la garanzia tardiva rende efficaci le compensazioni soltanto dal suo adempimento e resta soggetta alle sanzioni indicate.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.