Interpello n. 290 del 11/04/2023

Rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l'espletamento dell'attività lavorativa – Irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente – Articolo 51 del TUIR

Tipologia
Interpello
Numero
290
Data
11/04/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società di food delivery riconosce ai rider subordinati, che su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo durante le consegne, un rimborso chilometrico calcolato secondo mezzo impiegato e percorso più breve rilevato dall’app. L’Agenzia considera il mezzo necessario allo svolgimento della prestazione e il rimborso, determinato con criteri oggettivi, riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. Nella fattispecie, le somme non concorrono quindi al reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF; restano escluse dal parere le valutazioni previdenziali, assistenziali e lavoristiche.

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