Sintesi
Una società italiana corrisponde direttamente a una consociata dell’Unione europea il compenso deliberato per un amministratore che ne è dipendente ed è contrattualmente obbligato al riversamento integrale. L’Agenzia esclude che la somma costituisca reddito dell’amministratore e la qualifica, in capo alla consociata priva di stabile organizzazione italiana, come reddito d’impresa imponibile esclusivamente nello Stato di residenza. Per la società italiana il costo è deducibile secondo il criterio di competenza e il pagamento non comporta l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta.
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