Interpello n. 366 del 04/07/2023

Articolo 10–bis del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137. Detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID–19. Accesso ad un finanziamento bancario con garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, e cassa integrazione guadagni in deroga, prevista dall'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020

Tipologia
Interpello
Numero
366
Data
04/07/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società, che nel 2021 e 2022 ha fruito della cassa integrazione in deroga COVID-19 e di un finanziamento bancario assistito da garanzia statale onerosa SACE, chiedeva se i relativi effetti economici fossero detassabili ai fini IRES e IRAP. L’Agenzia non condivide l’impostazione e precisa che la detassazione richiede un vantaggio economico effettivo e quantificabile, consistente in un’integrazione di ricavi o nella partecipazione a costi rimasti a carico del beneficiario. La cassa integrazione, incidendo sulla nascita del debito retributivo, non costituisce un contributo in conto esercizio dell’impresa.

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