Interpello n. 386 del 13/07/2023

Trattamento fiscale ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione tra Italia e Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, dei redditi percepiti da lavoratori fiscalmente residenti in Italia, da parte di società stabilita in Bulgaria, a fronte di prestazioni rese ad aziende italiane

Tipologia
Interpello
Numero
386
Data
13/07/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società bulgara intende somministrare lavoratori fiscalmente residenti in Italia ad aziende italiane, assumendoli con contratti bulgari e applicando ritenute locali. Se le prestazioni sono rese presso aziende con sede in Italia, le remunerazioni sono imponibili esclusivamente in Italia e l’eventuale ritenuta bulgara è illegittima. Se il lavoro è svolto in Bulgaria, opera la tassazione concorrente; per attività svolte in parte nei due Paesi, essa riguarda soltanto la quota riferibile alla Bulgaria, con credito in Italia per le imposte estere.

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