Interpello n. 469 del 28/11/2023

IVA – Trasferimento di carburanti per motori – Erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d'imposta di cui all'art. 1, commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Effetti e rimedi esperibili – Art. 30–ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633

Tipologia
Interpello
Numero
469
Data
28/11/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società estera operante nel commercio di carburanti ha applicato l’IVA ordinaria a trasferimenti tra depositi fiscali che dovevano avvenire in sospensione d’imposta e chiede come correggere dichiarazioni e versamenti. L’Agenzia ritiene necessaria, ma non sufficiente, la dichiarazione IVA integrativa: occorrono anche le rettifiche contabili e, per la dichiarazione non interamente favorevole, la relativa sanzione eventualmente ridotta. Scaduto il termine per la nota di variazione, la società può chiedere entro due anni il rimborso dell’imposta non dovuta, poiché l’omissione non deriva, nella fattispecie rappresentata, da inerzia colpevole.

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