Interpello n. 16 del 26/01/2024
Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 – art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 2022 – base imponibile – riconoscimento di ulteriori incentivi da parte del GSE riferiti a precedenti periodi d'imposta – rilevanza
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 16
- Data
- 26/01/2024
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società titolare di un impianto idroelettrico ha contabilizzato come sopravvenienza attiva il rimborso riconosciuto dal GSE dopo l’annullamento retroattivo dell’opzione di rimodulazione degli incentivi e chiede se tale componente rilevi per il contributo di solidarietà 2023. L’Agenzia precisa che la base imponibile del contributo è determinata assumendo il reddito complessivo ai fini IRES dei periodi interessati, al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE, facendo riferimento all’importo esposto nel rigo RF63 del modello Redditi SC.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

