Interpello n. 16 del 26/01/2024

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 – art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 2022 – base imponibile – riconoscimento di ulteriori incentivi da parte del GSE riferiti a precedenti periodi d'imposta – rilevanza

Tipologia
Interpello
Numero
16
Data
26/01/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società titolare di un impianto idroelettrico ha contabilizzato come sopravvenienza attiva il rimborso riconosciuto dal GSE dopo l’annullamento retroattivo dell’opzione di rimodulazione degli incentivi e chiede se tale componente rilevi per il contributo di solidarietà 2023. L’Agenzia precisa che la base imponibile del contributo è determinata assumendo il reddito complessivo ai fini IRES dei periodi interessati, al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE, facendo riferimento all’importo esposto nel rigo RF63 del modello Redditi SC.

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