Interpello n. 111 del 21/05/2024
Liquidazione IVA di gruppo – divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti – art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 111
- Data
- 21/05/2024
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società controllante, dopo avere riversato nel 2023 un credito IVA del 2004 per definire una lite pendente, chiede se recuperarlo individualmente o trasferirlo alla nuova liquidazione IVA di gruppo cui partecipa. L’Agenzia vieta il trasferimento al gruppo: il credito rigenerato incontra la preclusione applicabile alle liquidazioni di gruppo dal 2008 e resta nella disponibilità della società finché questa partecipa alla procedura. Nella dichiarazione IVA 2024 deve essere indicato nei righi VL40 e VX2, con conseguente compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6; un’eventuale dichiarazione difforme va sostituita o integrata.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

