Interpello n. 269 del 23/12/2024
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, articolo 25–bis d.P.R 600 del 1973, come modificato dall'articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213. - pdf
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 269
- Data
- 23/12/2024
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una compagnia assicurativa francese con sede secondaria in Italia chiede come trattare le provvigioni per il collocamento indiretto di polizze viaggio e “home”, anche tramite agenzie di viaggio e utilities, e se registrare le fatture esenti eventualmente ricevute. L’Agenzia afferma che, dal 1° aprile 2024, sulle provvigioni corrisposte ad agenti e broker iscritti nelle sezioni a) e b) del RUI deve essere applicata la ritenuta d’acconto, essendo venuto meno il precedente esonero. Per le ulteriori fattispecie e per la registrazione IVA, gli estratti delimitano i quesiti senza esporre una conclusione dell’Amministrazione.
Documento ufficiale
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