Sintesi
Una persona fisica residente intende trasferire una partecipazione non qualificata a un trust irrevocabile, disciplinato dalla legge inglese e fiscalmente domiciliato a Malta, destinato alla moglie e ai discendenti; il disponente è escluso dai benefici. Considerati i poteri autonomi del trustee maltese, i limitati interventi del protector e l’assenza di legami partecipativi o professionali del disponente con i soggetti incaricati, l’Agenzia ritiene che il trust possa essere qualificato come autonomo soggetto d’imposta ai fini fiscali italiani. La valutazione presuppone la veridicità e concreta attuazione dell’assetto rappresentato.
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