Interpello n. 286 del 05/11/2025

Articolo 25–bis del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973. Ruolo di sostituto di imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti che operano nel mercato assicurativo italiano

Tipologia
Interpello
Numero
286
Data
05/11/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Un’impresa assicurativa belga domanda se la propria stabile organizzazione italiana debba operare ritenute sulle provvigioni spettanti a broker e agenti, quando incassa premi già decurtati delle commissioni oppure trasferisce somme che potrebbero comprenderle. Nel perimetro disponibile, l’Agenzia richiama l’obbligo di ritenuta all’atto del pagamento delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento. Precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2024, l’esonero non riguarda più agenti e mediatori assicurativi per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione nei rapporti indicati.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.