Interpello n. 286 del 05/11/2025
Articolo 25–bis del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973. Ruolo di sostituto di imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti che operano nel mercato assicurativo italiano
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 286
- Data
- 05/11/2025
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Un’impresa assicurativa belga domanda se la propria stabile organizzazione italiana debba operare ritenute sulle provvigioni spettanti a broker e agenti, quando incassa premi già decurtati delle commissioni oppure trasferisce somme che potrebbero comprenderle. Nel perimetro disponibile, l’Agenzia richiama l’obbligo di ritenuta all’atto del pagamento delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento. Precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2024, l’esonero non riguarda più agenti e mediatori assicurativi per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione nei rapporti indicati.
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