Interpello n. 312 del 15/12/2025

Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, può fruire delle agevolazioni prima casa, così come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto–legge 13 giugno 2023, n.69 che ha modificato la Nota II–bis, comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, in caso di acquisto di immobile nel comune in cui ha svolto l'intero percorso scolastico e universitario

Tipologia
Interpello
Numero
312
Data
15/12/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Un soggetto iscritto all’AIRE, residente all’estero per lavoro dal 2009, intende acquistare un’abitazione nel comune in cui ha frequentato scuole medie, superiori e università, diverso dal comune di nascita e dall’ultima residenza italiana. L’Agenzia considera lo studio una delle attività rilevanti ai fini dell’ubicazione dell’immobile per chi si è trasferito all’estero per ragioni lavorative. Pertanto, ricorrendo tutti gli ulteriori requisiti normativi, l’acquisto nel comune dell’intero percorso scolastico e universitario può beneficiare dell’agevolazione prima casa, senza obbligo di stabilirvi la residenza o destinare l’immobile ad abitazione principale.

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