Circolare n. 17 del 06/05/2011

IVA - Rimborsi - Procedura ordinaria e semplificata - Omessa prestazione delle garanzie - Sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento - Decorrenza degli interessi - Chiarimenti - Artt. 38-bis e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Tipologia
Circolare
Numero
17
Data
06/05/2011
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La circolare chiarisce gli effetti dell’omessa prestazione delle garanzie sui rimborsi IVA richiesti con procedura ordinaria o semplificata, considerando termini di accertamento, liquidazione e interessi. Nella procedura ordinaria, la garanzia attiene alla liquidazione e la sua omissione non sospende i termini di decadenza: divenuta incontestabile l’annualità, il rimborso deve essere erogato anche senza garanzia. Nella procedura semplificata, la mancata garanzia entro quaranta giorni impedisce il corso della richiesta; il contribuente può rettificarne la destinazione oppure presentare tardivamente la garanzia e sollecitare la liquidazione con un nuovo ordine cronologico.

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