Sintesi
La circolare chiarisce il nuovo trattamento IRES delle perdite d’impresa introdotto dal decreto-legge n. 98 del 2011, esaminandone ambiti soggettivo e oggettivo, trasparenza fiscale, consolidato e decorrenza. Per i soggetti IRES interessati, le perdite sono riportabili senza limite temporale, ma utilizzabili in ciascun periodo entro l’ottanta per cento del reddito imponibile; restano esclusi i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria e gli enti non commerciali richiamati. Le perdite dei primi tre periodi d’imposta, se riferite a una nuova attività produttiva, sono invece utilizzabili integralmente, senza limiti temporali e quantitativi.
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