Circolare n. 47 del 20/12/2012

Questioni interpretative in merito all'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. "cedolare secca") e dell'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. "remissione in bonis")

Tipologia
Circolare
Numero
47
Data
20/12/2012
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La circolare chiarisce l’applicazione della cedolare secca, con riguardo alle opzioni tardive, alla remissione in bonis e al regime dell’imposta di registro per locazioni abitative non registrate, con canone dichiarato inferiore o fondate su comodati fittizi. Il ravvedimento consente l’opzione in sede di registrazione tardiva; se invece l’opzione segue la registrazione oltre il termine, produce effetti dalle annualità successive, senza sanzione né rimborso dell’imposta già versata. La remissione è ammessa solo in presenza di un comportamento coerente e dell’omessa tempestiva presentazione del modello 69, mentre non rimedia alla comunicazione tardiva al conduttore.

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