Circolare n. 33/E del 08/11/2013
Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
- Tipologia
- Circolare
- Numero
- 33/E
- Data
- 08/11/2013
- Ente
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La circolare chiarisce il trattamento fiscale degli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela e inquadra la gestione delle relative controversie, distinguendo i periodi d’imposta anteriori e successivi al 1° gennaio 1993. Dopo la riforma dell’articolo 1751 del codice civile, l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia riceve una disciplina unitaria, senza la precedente tripartizione di fonte collettiva. Per i periodi successivi alla riforma, gli accantonamenti rientrano nell’articolo 105 del TUIR e sono deducibili; il carattere eventuale dell’indennità non giustifica, secondo l’orientamento richiamato, l’esclusione della deduzione.
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