Dal 2026 la fiscalità delle sagre organizzate dalle Pro Loco cambia in modo profondo. La Legge 398/1991 non è più utilizzabile dalle Pro Loco, anche quando l’associazione non è iscritta al RUNTS. Per le Pro Loco APS diventano centrali gli artt. 79, 85 e soprattutto 86 del Codice del Terzo settore. La sagra, però, non va trattata fiscalmente come un’unica attività: nello stesso evento possono convivere attività di interesse generale, somministrazione di pasti, vendite, sponsorizzazioni, liberalità e raccolte fondi, ciascuna con una propria disciplina. Un ulteriore profilo delicato emerge quando la sagra rappresenta, di fatto, l’unica attività annuale dell’associazione: in quel caso occorre verificare anche la natura fiscale complessiva dell’ente. Il punto più delicato riguarda comunque la cucina. Se la Pro Loco APS applica l’art. 86 CTS, sui pasti venduti al pubblico non addebita IVA e non detrae l’IVA sugli acquisti. Se invece non applica l’art. 86 e opera in regime IVA ordinario, la somministrazione è normalmente soggetta all’aliquota del 10%. Il test costi-ricavi dell’art. 79, compresa la tolleranza del 6%, riguarda le imposte sui redditi e non decide il trattamento IVA.
Dal 2026 cambia il quadro fiscale delle Pro Loco
Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2026 sono operative le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore. Il passaggio ha effetti particolarmente rilevanti per le Pro Loco, che per molti anni hanno gestito le attività commerciali attraverso la Legge 398/1991.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha ricostruito il nuovo sistema e chiarito il rapporto tra il test di commercialità dell’art. 79, il regime forfetario generale dell’art. 80 e quello riservato ad APS e ODV previsto dall’art. 86 CTS.
La prima verifica riguarda quindi la posizione soggettiva dell’associazione. Una Pro Loco iscritta al RUNTS come APS può accedere, ricorrendone i requisiti, all’art. 86. Un ETS non commerciale può valutare l’art. 80. La Pro Loco che resta fuori dal RUNTS continua invece a essere disciplinata dalle regole del TUIR applicabili agli enti non commerciali, senza che ciò faccia rivivere automaticamente la vecchia 398.
| Situazione nel 2026 | Disciplina principale | Regime possibile |
|---|---|---|
| Pro Loco APS iscritta al RUNTS | Artt. 79, 85 e 86 CTS | Art. 86 entro € 85.000 di ricavi commerciali, oppure art. 80 se ne ricorrono le condizioni |
| Pro Loco iscritta al RUNTS come altro ETS | Art. 79 CTS | Art. 80 se l’ente conserva natura fiscale non commerciale |
| Pro Loco non iscritta al RUNTS | TUIR enti non commerciali | Regime ordinario o art. 145 TUIR, se applicabile |
| Pro Loco che applicava la 398 fino al 2025 | Vecchio regime | Non più disponibile dal 2026 |
La Legge 398/1991 non resta alle Pro Loco fuori RUNTS
Questo è uno dei punti sui quali conviene essere molto netti. Fino al 2025 l’art. 9-bis del D.L. 417/1991 estendeva alle Pro Loco e alle associazioni senza scopo di lucro le disposizioni della Legge 398/1991. Il sistema consentiva una determinazione forfetaria del reddito con coefficiente del 3%, una forte semplificazione contabile e una particolare disciplina IVA.
Dal 2026 l’estensione è cessata. L’art. 102 CTS ha abrogato la disposizione che consentiva alle Pro Loco di utilizzare la 398 e la Circolare 1/E/2026 precisa che la modifica si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ne deriva che una Pro Loco non può conservare la 398 semplicemente scegliendo di non iscriversi al RUNTS.
Anche il vecchio beneficio collegato alle due manifestazioni annuali va letto nel suo corretto contesto storico. L’art. 25, comma 2, L. 133/1999 prevedeva, per i soggetti ammessi, l’esclusione dal reddito di determinati proventi realizzati in non più di due eventi l’anno, entro un limite di € 51.645,69 complessivi per periodo d’imposta. Non si trattava quindi di € 51.645,69 per ciascuna manifestazione.
La sagra non è fiscalmente un’unica attività
Con il nuovo sistema diventa ancora più importante evitare una semplificazione piuttosto comune: considerare tutta la sagra come un’unica attività istituzionale oppure, all’opposto, come un’unica attività commerciale.
Una manifestazione può contenere iniziative culturali, spettacoli, promozione del territorio, visite guidate, stand gastronomici, sponsorizzazioni, vendita di prodotti, raccolte fondi e liberalità. Il fatto che queste attività si svolgano nello stesso luogo e negli stessi giorni non significa che debbano ricevere lo stesso trattamento fiscale.
La Pro Loco deve quindi ricostruire la natura delle singole entrate. Una liberalità genuina è diversa dal prezzo di un pasto. Una sponsorizzazione è diversa da un contributo senza controprestazione. Una raccolta fondi occasionale è diversa dalla vendita organizzata di prodotti. E una sagra, solo perché ha una finalità di promozione del territorio, non rende automaticamente non commerciali tutte le attività che vi si svolgono.
Quando la sagra è l’unica vera attività dell’associazione
Il quadro diventa più delicato quando l’associazione, durante l’anno, non svolge una concreta attività istituzionale e concentra di fatto tutta la propria operatività nella sagra. In questa situazione non basta verificare se l’evento è coerente con lo scopo indicato nello statuto. Occorre capire quale attività viene realmente esercitata.
Si pensi a un’associazione culturale che dichiara di voler promuovere una tradizione gastronomica locale e che, nel corso dell’anno, non organizza corsi, incontri, laboratori, iniziative divulgative o altre attività culturali. L’unica manifestazione è una sagra di pochi giorni durante la quale vengono venduti al pubblico pasti, bevande e altri prodotti a prezzi prestabiliti, con ricavi sensibilmente superiori ai costi.
La circostanza che l’evento duri soltanto due o tre giorni non consente, da sola, di qualificarlo come occasionale o istituzionale. Una manifestazione può richiedere mesi di preparazione, acquisti, contratti con fornitori, autorizzazioni, pubblicità, organizzazione della cucina, attrezzature, personale o volontari. Se viene inoltre ripetuta ogni anno, l’elemento della continuità organizzativa diventa ancora più evidente.
Il primo passaggio consiste quindi nel capire se la sagra rappresenta davvero una attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS oppure se l’attività sostanziale dell’ente consiste nella somministrazione e vendita al pubblico.
Una manifestazione può certamente avere contenuto culturale quando comprende attività effettive di valorizzazione delle tradizioni, divulgazione, laboratori, dimostrazioni, iniziative storiche o culturali. In questo caso la sagra può essere ricondotta, almeno in parte, alle attività di interesse generale. Non basta però attribuire all’evento un tema culturale per trasformare automaticamente la ristorazione in attività istituzionale.
Se la componente concreta consiste quasi esclusivamente nell’apertura degli stand gastronomici e nella vendita di pasti al pubblico, il fatto che lo statuto richiami la valorizzazione di una determinata tradizione non neutralizza la natura economica delle operazioni.
Se la sagra è attività di interesse generale ma produce un forte margine
Anche quando la manifestazione è realmente riconducibile a un’attività di interesse generale, rimane da applicare il test dell’art. 79 CTS.
Se i corrispettivi superano i costi effettivi oltre la tolleranza del 6%, l’attività viene svolta con modalità commerciali ai fini delle imposte sui redditi.
Si consideri una manifestazione con costi effettivi pari a € 30.000 e ricavi pari a € 55.000. Il margine di € 25.000 supera ampiamente il limite previsto dall’art. 79. L’attività può continuare a essere coerente con le finalità di interesse generale dell’ente, ma fiscalmente assume natura commerciale.
Questo passaggio è essenziale: attività di interesse generale e attività non commerciale non sono sinonimi. Un ETS può svolgere una propria attività istituzionale in forma commerciale.
Se la cucina viene qualificata come attività diversa
Una seconda possibilità consiste nel considerare l’iniziativa culturale come attività di interesse generale e la somministrazione al pubblico come attività diversa ai sensi dell’art. 6 CTS.
Questa impostazione, però, regge solo se l’attività commerciale resta effettivamente secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
Il D.M. 107/2021 considera secondarie le attività diverse quando, alternativamente, i relativi ricavi non superano il 30% delle entrate complessive dell’ETS oppure il 66% dei costi complessivi. Se l’associazione non svolge praticamente altre attività e quasi tutte le entrate derivano dalla sagra, diventa difficile sostenere che la ristorazione sia soltanto accessoria.
In una situazione del genere, la cucina non è economicamente secondaria: è l’attività prevalente dell’ente. Il problema non riguarda quindi soltanto la tassazione dei singoli pasti, ma la coerenza complessiva dell’assetto dell’associazione con la disciplina del Terzo settore.
Se l’unica attività effettiva è commerciale
Quando l’associazione svolge nell’intero anno soltanto la sagra e da questa derivano quasi tutti i ricavi, mentre le entrate istituzionali sono marginali o inesistenti, entra in gioco anche il test sulla natura fiscale complessiva dell’ETS previsto dall’art. 79, comma 5.
Se i proventi commerciali prevalgono sulle entrate non commerciali considerate dalla norma, l’ente assume fiscalmente la qualifica di ente commerciale, indipendentemente da ciò che è scritto nello statuto.
Non significa automaticamente che l’ente perda l’iscrizione al RUNTS. Significa però che, ai fini tributari, cambia la sua qualificazione.
Per le APS esiste comunque una particolarità importante. Il regime dell’art. 86 CTS è costruito per le attività commerciali svolte da APS e ODV e può trovare applicazione, ricorrendone i requisiti, entro il limite di € 85.000 di ricavi commerciali. In questo caso la sagra non viene resa “istituzionale”: resta commerciale, ma il reddito viene determinato applicando il coefficiente del 3% previsto per le APS e opera lo specifico regime IVA dell’art. 86.
La differenza è sostanziale. Non si sostiene che la vendita dei pasti sia non commerciale. Si riconosce la commercialità dell’attività e si applica il regime fiscale agevolato previsto dal Codice del Terzo settore.
Il caso dell’associazione culturale fuori dal RUNTS
Per una semplice associazione culturale non iscritta al RUNTS il quadro è meno favorevole.
Dal 2026 le associazioni culturali non rientrano più tra i soggetti ai quali l’art. 148, comma 3, TUIR riconosce la specifica decommercializzazione dei corrispettivi versati dagli associati. In ogni caso, la stessa disciplina dell’art. 148 esclude espressamente dalle agevolazioni specifiche la somministrazione di pasti.
La vendita di pasti e bevande al pubblico durante una sagra deve quindi essere normalmente trattata come attività commerciale. Né la previsione statutaria né la destinazione dell’avanzo alle finalità associative sono sufficienti a trasformarla in attività istituzionale.
Se, inoltre, questa rappresenta sostanzialmente l’unica attività svolta dall’ente, occorre valutare anche la permanenza della qualifica di ente non commerciale secondo le regole generali del TUIR. La prevalenza dei ricavi commerciali, dei costi commerciali e dell’attività concretamente esercitata costituisce un elemento rilevante della valutazione.
Il fatto che la sagra duri pochi giorni non chiude il problema. La natura occasionale non dipende semplicemente dal numero di giorni di apertura al pubblico, ma anche dalla complessità organizzativa, dalla programmazione, dalla rilevanza economica e dalla ripetizione dell’iniziativa nel tempo.
| Situazione concreta | Possibile qualificazione |
|---|---|
| Vera manifestazione culturale con cucina accessoria | L’attività culturale può essere AIG; la cucina deve essere analizzata separatamente |
| Sagra qualificabile come AIG con ricavi superiori ai costi oltre il 6% | Attività di interesse generale svolta con modalità commerciali |
| Cucina qualificata come attività diversa ma prevalente sulle altre attività | Rischio di mancato rispetto dei limiti di secondarietà dell’art. 6 CTS |
| Unica attività effettiva dell’ente: vendita di pasti al pubblico | Forte indicatore di prevalenza commerciale e necessità di verificare la qualifica fiscale complessiva dell’ente |
Il principio operativo può quindi essere formulato in modo semplice: la coincidenza tra il tema della sagra e lo scopo statutario non basta a rendere istituzionali gli incassi della ristorazione. Occorre guardare all’attività realmente svolta, al rapporto tra ricavi e costi, alla presenza di altre attività istituzionali e al peso economico della somministrazione nel complesso dell’ente.
Il test dell’art. 79 riguarda IRES e non IVA
Per le attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, l’art. 79, comma 2, considera non commerciale l’attività svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.
I costi effettivi comprendono non soltanto quelli diretti, ma anche i costi indiretti e generali imputabili all’attività, compresi quelli finanziari e tributari. Serve quindi un criterio di attribuzione ragionevole e documentabile delle spese comuni. Non è invece possibile aumentare i costi effettivi inserendo valori meramente figurativi, come il valore teorico delle ore gratuite dei volontari.
Il comma 2-bis introduce una tolleranza del 6%. L’attività può continuare a essere considerata non commerciale quando i ricavi superano i costi di non oltre il 6%, purché questa situazione non si protragga per più di tre periodi d’imposta consecutivi.
Se, per esempio, un’attività di interesse generale sostiene costi effettivi per € 20.000 e produce ricavi per € 20.800, il margine è pari al 4% e può rientrare nella tolleranza. Con ricavi di € 21.400 il margine sale al 7% e la soglia viene superata.
Il passaggio decisivo, però, è un altro: questo test opera ai fini delle imposte sui redditi. Non stabilisce se la stessa operazione debba essere imponibile, esente oppure fuori campo IVA. Per l’IVA occorre una verifica autonoma.
Fiscalità sagre Pro Loco 2026: l’IVA sulla cucina
Per la somministrazione durante la sagra la risposta deve essere molto diretta. Quando una Pro Loco organizza una manifestazione aperta al pubblico e vende panini, bevande, piatti o menù a prezzi prestabiliti, sta effettuando una normale attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Non cambia la natura dell’operazione il fatto che l’incasso venga utilizzato per finanziare l’associazione. Non basta neppure che la manifestazione abbia finalità culturali o turistiche. Se una persona paga un prezzo e riceve in cambio un pasto, esiste una prestazione resa verso corrispettivo.
Nel regime IVA ordinario la somministrazione di alimenti e bevande è normalmente soggetta all’aliquota del 10%, ai sensi del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Il risultato concreto dipende però dal regime applicato dalla Pro Loco.
Pro Loco APS in art. 86: nessuna IVA sul menù
Se la Pro Loco è iscritta al RUNTS come APS, possiede i requisiti previsti dall’art. 86 CTS e applica validamente il relativo regime forfetario, la somministrazione rimane un’attività commerciale, ma segue lo speciale trattamento IVA previsto dalla norma.
In pratica, la Pro Loco non addebita IVA al cliente. Se il menù viene venduto a € 20, il partecipante paga € 20. L’associazione non deve scorporare da quella somma l’IVA al 10% e non versa all’Erario l’IVA relativa a quella vendita.
L’art. 86 stabilisce infatti che APS e ODV che applicano il regime non esercitano la rivalsa dell’IVA per le operazioni nazionali. La Circolare 1/E/2026 chiarisce inoltre che non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sono esonerate dal versamento dell’IVA e dai principali adempimenti connessi.
Il vantaggio ha quindi un costo. Se la Pro Loco acquista alimenti, bevande, attrezzature, energia o servizi e riceve fatture con IVA, quell’imposta non è detraibile. L’IVA pagata ai fornitori resta a carico dell’associazione e diventa, economicamente, parte del costo sostenuto.
Dal 2026 opera inoltre l’esonero dalla certificazione fiscale dei corrispettivi per le cessioni e prestazioni effettuate dalle ODV e APS che utilizzano l’art. 86. La modifica è stata coordinata dal D.Lgs. 186/2025 attraverso il D.P.R. 696/1996. Per le normali vendite al pubblico rientranti nel regime non opera quindi l’ordinario obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ferme le specifiche ipotesi nelle quali devono comunque essere conservati o emessi i documenti richiesti dalla normativa.
| Somministrazione con art. 86 CTS | Trattamento |
|---|---|
| Menù venduto a € 20 | Il cliente paga € 20 |
| IVA addebitata al cliente | Nessuna rivalsa IVA |
| IVA sugli acquisti | Non detraibile |
| Liquidazioni IVA | Esonero |
| Dichiarazione IVA | Esonero |
| Registri IVA | Esonero secondo l’art. 86 |
| Certificazione dei corrispettivi | Esonero previsto per APS e ODV in art. 86 |
Qui va evitato un equivoco. Il fatto che non venga applicata l’IVA non trasforma l’incasso della cucina in entrata istituzionale. Il ricavo resta commerciale e deve essere considerato, tra l’altro, nel calcolo della soglia di € 85.000 prevista dall’art. 86.
Se non si applica l’art. 86 torna l’IVA ordinaria
La situazione cambia se la Pro Loco non applica l’art. 86. È il caso, per esempio, di un ETS che utilizzi l’art. 80 CTS oppure di un ente che operi nel regime fiscale ordinario.
L’art. 80 semplifica la determinazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette, ma non introduce alcun regime forfetario IVA. L’Agenzia delle Entrate lo afferma espressamente nella Circolare 1/E/2026: per l’IVA restano applicabili le regole generali del D.P.R. 633/1972.
Se quindi un menù viene venduto a € 22 IVA compresa, nel regime ordinario la somministrazione al 10% può essere letta così: imponibile € 20, IVA € 2, totale pagato dal cliente € 22.
La Pro Loco dovrà applicare gli ordinari obblighi IVA connessi all’attività commerciale. In compenso, potrà detrarre l’IVA sugli acquisti riferibili a tale attività, nei limiti e secondo le regole generali.
| Elemento | Art. 86 CTS | IVA ordinaria |
|---|---|---|
| IVA sui pasti venduti | Non addebitata | Normalmente 10% |
| IVA da versare sulle vendite | No, salvo fattispecie particolari | Sì |
| IVA sugli acquisti | Non detraibile | Detraibile secondo le regole ordinarie |
| Liquidazioni IVA | Esonero | Sì |
| Dichiarazione IVA | Esonero | Sì |
| Corrispettivi | Esonero specifico | Regole ordinarie |
Questo confronto mette in luce anche un aspetto economico spesso trascurato. L’art. 86 non è necessariamente più conveniente in ogni situazione. Una sagra con acquisti rilevanti e molta IVA a monte perde completamente la possibilità di recuperarla. Il vantaggio di non addebitare IVA sui ricavi deve quindi essere confrontato con il costo dell’IVA indetraibile sugli acquisti.
L’art. 85 non rende non commerciale la normale sagra
Per le APS l’art. 85 CTS contiene alcune ipotesi specifiche di decommercializzazione. La disciplina interessa determinate prestazioni rese verso associati e altri soggetti espressamente indicati dalla norma. In particolari condizioni riguarda anche la somministrazione di alimenti e bevande.
Si tratta però di una disciplina speciale, con presupposti precisi. Non può essere estesa automaticamente alla normale sagra aperta a chiunque.
Se la Pro Loco allestisce uno stand gastronomico aperto alla cittadinanza, pubblicizza il menù e vende pasti a prezzi prestabiliti, la somministrazione al pubblico non diventa non commerciale perché l’associazione è una APS. Occorre applicare il regime fiscale e IVA concretamente spettante.
Il limite di € 85.000 dell’art. 86
L’art. 86 può essere utilizzato dalle APS e dalle ODV che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali non superiori a € 85.000, ragguagliati ad anno. Per il primo periodo di applicazione rilevano le regole specifiche indicate dalla prassi per la verifica presuntiva dei requisiti.
Per le APS il reddito imponibile derivante dalle attività commerciali viene determinato applicando ai ricavi il coefficiente del 3%. Per le ODV il coefficiente è dell’1%.
Una Pro Loco APS che realizza € 60.000 di ricavi commerciali determina quindi, in prima approssimazione, un reddito forfetario di € 1.800, al quale si applica poi l’IRES secondo la disciplina vigente e tenendo conto degli altri eventuali componenti rilevanti.
La soglia di € 85.000 non coincide con tutte le somme incassate dall’associazione. Non si sommano indistintamente ricavi commerciali, quote associative, liberalità e fondi raccolti. Occorre prima qualificare fiscalmente ciascuna entrata.
Nel plafond rientrano i ricavi commerciali individuati secondo le regole applicabili. Le quote associative genuine e le liberalità prive di controprestazione non diventano ricavi commerciali solo perché confluiscono sul conto corrente della Pro Loco.
Se la soglia viene superata, il regime cessa dal periodo d’imposta successivo. Non esiste quindi un passaggio automatico, nello stesso giorno, dall’art. 86 all’art. 80. E soprattutto l’art. 80 può essere utilizzato solo se l’ETS possiede i requisiti soggettivi richiesti, compresa la natura fiscale non commerciale.
Il secondo test riguarda la natura fiscale dell’ente
Dopo avere qualificato le singole attività, occorre verificare anche la natura complessiva dell’ETS ai sensi dell’art. 79, comma 5.
L’ente assume natura fiscale commerciale quando le entrate considerate commerciali secondo il criterio previsto dalla norma prevalgono su quelle non commerciali. Il conteggio, tuttavia, non coincide semplicemente con il rapporto tra tutti gli incassi commerciali e tutte le altre entrate.
Le sponsorizzazioni offrono l’esempio più evidente. Sono attività commerciali, ma il comma 5 dell’art. 79 le esclude espressamente dal particolare confronto utilizzato per stabilire la natura complessiva dell’ente.
Per il 2026 e il 2027 opera inoltre la disciplina transitoria sul mutamento della qualifica fiscale. Nei primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, il cambiamento di qualifica produce effetto dal periodo d’imposta successivo. Il test deve quindi essere effettuato comunque, ma gli effetti sono differiti secondo la regola transitoria.
La Pro Loco fuori dal RUNTS
Una Pro Loco che nel 2026 non è iscritta al RUNTS non torna alla 398. Resta un ente assoggettato, sul piano delle imposte sui redditi, alle norme generali previste per gli enti non commerciali.
Se esercita attività commerciale abituale deve determinare correttamente il reddito d’impresa e separare contabilmente l’attività commerciale da quella istituzionale. Quando ricorrono le condizioni può essere valutato il regime forfetario dell’art. 145 TUIR.
Per le operazioni IVA commerciali restano applicabili le regole ordinarie, salvo specifiche disposizioni di esclusione o esenzione. La circostanza che la manifestazione sia organizzata da una Pro Loco non basta, da sola, a sottrarre la vendita di pasti o prodotti all’IVA.
Raccolta fondi e vendita di pasti non sono la stessa cosa
Un altro punto che richiede molta attenzione è la distinzione tra raccolta fondi e attività commerciale della sagra.
L’art. 7 CTS consente agli enti del Terzo settore di svolgere raccolte fondi anche attraverso iniziative rivolte al pubblico. Le raccolte possono essere occasionali oppure organizzate e continuative e possono comprendere, nei limiti previsti, l’offerta di beni o servizi di modico valore ai sovventori.
Questo non significa che sia sufficiente chiamare un prezzo “offerta” per trasformarlo in liberalità.
Se una persona versa € 10 per sostenere l’associazione e riceve un piccolo gadget, il rapporto può rientrare nella logica della raccolta fondi. Se paga € 18 e riceve un menù composto da primo, secondo e bevanda, l’operazione presenta invece una struttura molto più vicina a una normale prestazione verso corrispettivo.
Per gli ETS non commerciali, l’art. 79, comma 4, esclude dal reddito i fondi raccolti attraverso raccolte pubbliche occasionali effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori. L’agevolazione deve però essere applicata alle vere raccolte fondi, non può diventare uno strumento per sottrarre alla tassazione tutta la cucina della sagra.
Per ciascuna raccolta pubblica occasionale deve inoltre essere predisposta la specifica rendicontazione richiesta dal CTS, con evidenza delle entrate e delle spese e con una relazione illustrativa dell’iniziativa.
La contabilità deve separare le diverse entrate
La nuova disciplina rende poco prudente contabilizzare tutto con una sola voce denominata “incassi sagra”. La stessa manifestazione può generare flussi che devono essere trattati in modo diverso.
| Entrata | Trattamento da verificare |
|---|---|
| Quote associative | Non commerciali se realmente associative |
| Liberalità | Non corrispettive se manca una specifica controprestazione |
| Attività di interesse generale | Test costi-ricavi dell’art. 79 ai fini reddituali |
| Somministrazione al pubblico | Attività commerciale, con IVA determinata dal regime applicato |
| Sponsorizzazioni | Commerciali, con regole specifiche nei diversi test |
| Vendita organizzata di prodotti | Normalmente commerciale |
| Raccolta fondi occasionale | Agevolata se rispetta i presupposti e gli obblighi di rendicontazione |
Per applicare correttamente l’art. 79 servono anche i costi. Spese per tensostrutture, energia, assicurazioni, sicurezza, pubblicità, artisti, attrezzature e servizi tecnici devono essere attribuite alle attività secondo criteri coerenti e documentabili.
Il lavoro volontario richiede poi un’ulteriore distinzione. Il suo valore figurativo non entra tra i costi effettivi del test dell’art. 79. Può invece assumere rilievo, nei limiti previsti, nel diverso test relativo alla secondarietà delle attività diverse ex art. 6 CTS. I due conteggi non devono essere confusi.
Un esempio completo di sagra organizzata da una APS
Si consideri una Pro Loco APS che nel 2026 organizza una festa di tre giorni e incassa € 42.000 dalla cucina, € 8.000 da sponsorizzazioni, € 5.000 da una vera raccolta pubblica occasionale e € 12.000 da quote associative e liberalità.
Il primo errore sarebbe sommare € 67.000 e utilizzare quel totale come plafond dell’art. 86.
Le quote associative e le liberalità genuine non sono ricavi commerciali. La raccolta fondi occasionale, se possiede i requisiti previsti dall’art. 79, comma 4, segue la disciplina specifica e non viene trattata come una normale vendita commerciale. Restano invece i ricavi della cucina e le sponsorizzazioni, che devono essere considerati secondo le regole dell’art. 86.
Assumendo, per semplicità, € 50.000 di ricavi commerciali rilevanti, la soglia di € 85.000 è rispettata. Se l’APS ha validamente adottato l’art. 86, il reddito forfetario corrisponde al 3%, quindi € 1.500.
Sulla cucina, inoltre, non viene addebitata IVA ai clienti e l’associazione non detrae l’IVA sostenuta sugli acquisti. Se invece la stessa Pro Loco non applicasse l’art. 86 e operasse in regime IVA ordinario, la somministrazione sarebbe normalmente soggetta al 10% e l’IVA sugli acquisti diventerebbe detraibile secondo le regole generali.
Gli stessi dati servono poi per verificare la natura complessiva dell’ETS ai sensi dell’art. 79, comma 5. In quel test le sponsorizzazioni seguono una regola particolare e non vengono considerate nello stesso modo in cui rilevano ai fini del plafond dell’art. 86.
È questo il cambio di metodo imposto dalla riforma. Non basta più conoscere l’incasso complessivo della festa. Occorre sapere da dove arriva ogni somma, a quale attività si riferisce e quale costo è imputabile a quella specifica attività.
Il vero punto operativo per le sagre dal 2026
Per una Pro Loco APS che organizza una sagra, la prima domanda non dovrebbe più essere “la sagra è commerciale oppure no?”. È una domanda troppo generica.
Occorre chiedersi, nell’ordine, quali attività sono svolte, quali rientrano nelle attività di interesse generale, quali generano ricavi commerciali, quali somme sono vere liberalità o raccolte fondi, quale regime fiscale applica l’ente e, solo dopo, come viene trattata ciascuna operazione ai fini IVA.
Per la cucina il criterio pratico è particolarmente chiaro. Art. 86 CTS applicato dalla Pro Loco APS: niente IVA in rivalsa sui pasti e niente detrazione dell’IVA sugli acquisti. Art. 86 non applicato: la normale somministrazione al pubblico ricade nel regime IVA ordinario, con aliquota generalmente del 10%.
È anche il punto sul quale conviene fare una valutazione economica prima della manifestazione. Se la sagra ha molti acquisti con IVA e margini ridotti, l’indetraibilità prevista dall’art. 86 può pesare parecchio. Se, al contrario, il rapporto tra acquisti e incassi è favorevole e l’ente vuole ridurre al minimo gli adempimenti, il regime può risultare molto efficace.
La riforma ha quindi sostituito una parte della semplicità della vecchia 398 con un sistema più analitico. La contabilità della sagra non serve più soltanto per sapere quanto si è incassato e quanto si è speso. Serve a dimostrare perché ogni entrata è stata trattata fiscalmente in un determinato modo.
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