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Aumentate le soglie per il bilancio abbreviato, delle micro imprese e l’esonero dal bilancio consolidato

13 Settembre, 2024

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, in attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione di sostenibilità e della direttiva delegata 2023/2775/UE, ha introdotto significative novità riguardanti i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e per le micro imprese, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Queste modifiche, attese da tempo, mirano a semplificare gli adempimenti contabili per un maggior numero di imprese, adeguando la normativa italiana alle disposizioni comunitarie.

Nuove soglie per il bilancio abbreviato

L’art. 16, comma 1, del DLgs. 125/2024 ha modificato l’art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, innalzando i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati potranno optare per il bilancio abbreviato se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro)
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in precedenza 8.800.000 euro)
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato)

Questo incremento del 25% delle soglie relative all’attivo e ai ricavi consentirà a un maggior numero di società di beneficiare delle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato, riducendo gli oneri amministrativi e di compliance. Le principali semplificazioni riguardano:

  • La possibilità di redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma abbreviata, fornendo un minor dettaglio delle voci
  • L’esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario
  • L’esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, se vengono fornite in Nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 c.c.
  • La possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli

Regime semplificato per le micro imprese

Anche i limiti per la qualifica di micro impresa, che consente di accedere a un regime semplificato per la redazione del bilancio, sono stati rivisti. L’art. 16, comma 1, del DLgs. 125/2024 ha modificato l’art. 2435-ter, comma 1, del Codice Civile, stabilendo che le società che possono redigere il bilancio abbreviato sono considerate micro imprese se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro)
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro)
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato)

Anche in questo caso, l’aumento del 25% delle soglie patrimoniali ed economiche amplia la platea delle micro imprese che potranno beneficiare di un regime contabile semplificato, riducendo gli adempimenti e i costi di compliance. Le principali semplificazioni per le micro imprese riguardano:

  • La possibilità di redigere il bilancio in forma ultra-abbreviata, con l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale di alcune informazioni complementari
  • L’esonero dalla redazione della Nota integrativa, se vengono fornite in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2435-ter, comma 2, c.c.
  • L’esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione
  • La possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli
  • La possibilità di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale
  • La possibilità di non rispettare il principio della competenza economica per la rilevazione dei costi e dei ricavi

Esonero dal bilancio consolidato

Il DLgs. 125/2024 è intervenuto anche sui limiti per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. L’art. 16, comma 2, ha modificato l’art. 27, comma 1, del DLgs. 127/91, prevedendo che le imprese controllanti non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato se, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • Totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 euro (in precedenza 20.000.000 euro)
  • Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro (in precedenza 40.000.000 euro)
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 (invariato)

Inoltre, il comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 consente di verificare il superamento dei limiti anche su base aggregata, senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tal caso, i limiti relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, portandoli rispettivamente a 30.000.000 e 60.000.000 euro.L’innalzamento delle soglie per l’esonero dal bilancio consolidato consentirà a un maggior numero di gruppi di imprese di evitare gli oneri e i costi connessi alla redazione di tale documento. Tuttavia, l’esonero non si applica se la controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Il DLgs. 125/2024, che entrerà in vigore il 25 settembre 2024, non contiene una specifica norma di decorrenza per le modifiche relative all’incremento delle soglie. Tuttavia, l’art. 2 della direttiva 2023/2775/UE prevede che gli Stati membri applichino le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. Pertanto, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2024.È importante sottolineare che le società che supereranno i nuovi limiti a partire dall’esercizio 2024 dovranno adeguarsi tempestivamente alle disposizioni previste per il regime ordinario, sia in termini di struttura e contenuto del bilancio, sia in termini di adempimenti collegati (ad esempio, la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale).

Tabella riepilogativa

Ecco una tabella riepilogativa delle nuove soglie per il bilancio abbreviato, il bilancio delle micro imprese e l’esonero dal bilancio consolidato, come modificate dal DLgs. 125/2024:

Tipologia Totale attivo Stato Patrimoniale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Numero medio dipendenti
Bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro) 11.000.000 euro (prima 8.800.000 euro) 50 (invariato)
Bilancio micro imprese (art. 2435-ter c.c.) 220.000 euro (prima 175.000 euro) 440.000 euro (prima 350.000 euro) 5 (invariato)
Esonero bilancio consolidato (art. 27 co. 1 DLgs. 127/91) – limiti su base consolidata 25.000.000 euro (prima 20.000.000 euro) 50.000.000 euro (prima 40.000.000 euro) 250 (invariato)
Esonero bilancio consolidato (art. 27 co. 1-bis DLgs. 127/91) – limiti su base aggregata 30.000.000 euro (prima 24.000.000 euro) 60.000.000 euro (prima 48.000.000 euro) 250 (invariato)

 

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal DLgs. 125/2024 in materia di limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, delle micro imprese e per l’esonero dal bilancio consolidato rappresentano un importante passo avanti nella semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese italiane. L’innalzamento delle soglie, in linea con le direttive comunitarie, consentirà a un maggior numero di società e gruppi di beneficiare di regimi semplificati, riducendo gli oneri amministrativi e di compliance.

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