La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
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La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) rappresentano una componente fondamentale del sistema sportivo italiano, in quanto promuovono la pratica sportiva a livello amatoriale e giovanile, favorendo l’inclusione sociale e il benessere psico-fisico dei cittadini. Tuttavia, per poter svolgere al meglio la loro funzione sociale, le ASD/SSD devono rispettare alcuni principi fondamentali, tra cui l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili.
La riforma dello sport, introdotta con il D.lgs. n. 36/2021, ha portato significativi cambiamenti nel settore dello sport dilettantistico in Italia. L’ampliamento del concetto di sport e la ridefinizione dei requisiti per il riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici hanno aperto nuove prospettive e generato interrogativi riguardo alle attività che questi enti devono svolgere per ottenere e mantenere l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
L'art. 90 della legge 289/2002 e il successivo D.Lgs. 36/2021 hanno introdotto l'obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di adottare una denominazione che faccia riferimento alla finalità sportiva e alla natura dilettantistica del sodalizio. Questa denominazione deve essere presente sia nello statuto che in tutti i documenti pubblici dell'associazione. La scelta della denominazione è libera, purché contenga i termini "sportiva" e "dilettantistica" o, in alternativa, il nome della disciplina sportiva praticata seguito da "dilettantistica".
La possibilità di svolgere attività diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche può rappresentare un'opportunità per le ASD/SSD di diversificare le proprie fonti di finanziamento e sostenere economicamente l'attività sportiva. Tuttavia, è necessario fare attenzione a rispettare i limiti posti dalla normativa, sia in termini di prevalenza dell'attività sportiva, sia in termini di strumentalità e secondarietà delle attività diverse. Vediamo alcuni esempi concreti di attività diverse che possono essere svolte dalle ASD/SSD.
La riforma dello sport, introdotta con il D.lgs. n. 36/2021, ha portato significativi cambiamenti nel panorama dello sport dilettantistico italiano. Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di svolgere attività secondarie e strumentali accanto all’attività principale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La facoltà, da prevedere espressamente in statuto, resta subordinata ai limiti e ai criteri quantitativi che un apposito decreto attuativo dovrà ancora definire.
Con l’entrata in vigore della riforma dello sport, il panorama delle certificazioni per gli enti sportivi dilettantistici ha subito significativi cambiamenti. Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento per lo sport, ha assunto un ruolo centrale per l’accesso a benefici e contributi pubblici. L'iscrizione al RASD certifica oggi la natura sportiva dilettantistica dell'ente e condiziona l'accesso al regime fiscale agevolato, alle esenzioni sui compensi e alla contribuzione previdenziale di favore.
Il Riconoscimento ai fini sportivi rappresenta un aspetto cruciale per gli enti sportivi dilettantistici, non solo per la certificazione della natura delle attività svolte, ma anche per le significative implicazioni fiscali che ne derivano. Questo riconoscimento, infatti, costituisce il presupposto essenziale per accedere a un regime fiscale agevolato, pensato per sostenere e promuovere lo sviluppo dello sport dilettantistico in Italia. L'iscrizione al RASD, subordinata a tale riconoscimento, è oggi condizione imprescindibile per accedere alle agevolazioni fiscali riservate al settore.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.) rappresentano due modelli organizzativi distinti nel panorama dello sport dilettantistico italiano. Entrambe le forme giuridiche condividono l’obiettivo di promuovere e diffondere la pratica sportiva, ma presentano differenze significative in termini di struttura, governance, regime fiscale e accesso ai finanziamenti.
L’ordinamento sportivo italiano si caratterizza per una significativa complessità, dovuta alla coesistenza di diverse fonti normative e alla presenza di molteplici organismi che operano a vari livelli. In questo contesto, la recente riforma dello sport, attuata con il D.lgs. n. 36 del 2021 e il successivo D.lgs. n. 163 del 2022 (c.d. “Correttivo”), ha introdotto alcune novità riguardanti le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici, nel tentativo di razionalizzare e modernizzare il settore.
Ricordiamo in proposito che l'assemblea dei soci deve essere obbligatoriamente convocata almeno una volta all'anno proprio per l'approvazione del rendiconto. Ciò non fa altro che dimostrare l'importanza cruciale che questo documento assume in merito alla corretta gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione sportiva. La predisposizione del rendiconto è di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione, solitamente il Consiglio Direttivo. Il rendiconto finanziario di un'ASD si compone essenzialmente di due sezioni: le entrate e le uscite.