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L’importanza della denominazione per le associazioni sportive dilettantistiche

28 Marzo, 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rivestono un ruolo fondamentale nel panorama dello sport italiano, promuovendo l‘attività fisica e i valori dello sport a livello amatoriale. Per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, queste associazioni devono rispettare alcuni requisiti, tra cui l’adozione di una denominazione che includa i termini “sportiva” e “dilettantistica”. In questo articolo, approfondiremo l‘importanza della denominazione per le ASD, analizzando le normative vigenti, l‘uso dell’acronimo ASD e le conseguenze di un’eventuale inosservanza delle disposizioni.

L’obbligo di adottare una denominazione specifica

L’art. 90 della legge 289/2002 e il successivo d.lgs. 36/2021 hanno introdotto l’obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di adottare una denominazione che faccia riferimento alla finalità sportiva e alla natura dilettantistica del sodalizio. Questa denominazione deve essere presente sia nello statuto che in tutti i documenti pubblici dell’associazione. La scelta della denominazione è libera, purché contenga i termini “sportiva” e “dilettantistica” o, in alternativa, il nome della disciplina sportiva praticata seguito da “dilettantistica”. Ad esempio, sono valide denominazioni come “Alfa associazione sportiva dilettantistica”, “Beta Associazione Calcio Dilettantistico” o “Associazione Dilettantistica Polisportiva Gamma“.

L’adozione della corretta denominazione è una condizione essenziale per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22 aprile 2003 n. 21/E, la denominazione deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

L’uso dell‘acronimo ASD

Spesso sorge il dubbio se sia possibile utilizzare l’acronimo ASD (o a.s.d.) al posto della denominazione completa. A differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore (ETS), per i quali è espressamente consentito l’uso dell‘acronimo, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche non esiste una disposizione normativa che lo permetta.

Pertanto, si ritiene che negli atti ufficiali, come lo statuto o i documenti in cui è richiesta la denominazione dell‘ente, sia necessario utilizzare sempre la denominazione completa. Tuttavia, nelle comunicazioni rivolte ai soci o al pubblico, l‘uso dell’acronimo ASD può essere considerato accettabile, in quanto ormai ampiamente riconosciuto e associato alle associazioni sportive dilettantistiche. Per evitare contestazioni, è consigliabile prevedere nello statuto la possibilità di utilizzare una denominazione aggiuntiva con l‘acronimo ASD e fare riferimento ad elementi univoci come l’affiliazione a un organismo sportivo o l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Le comunicazioni al pubblico

A differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore, per le associazioni sportive dilettantistiche non esiste un obbligo specifico di utilizzare la denominazione completa in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico. Tuttavia, la Circolare 21/E dell‘Agenzia delle Entrate suggerisce che l’omissione sistematica della denominazione possa essere considerata un elemento indiziario della natura non genuinamente dilettantistica o non lucrativa dell‘associazione.

In caso di contestazione, spetterà all’associazione dimostrare il rispetto dei principi di democraticità, la regolare partecipazione dei soci, la corretta gestione contabile e fiscale, il divieto di distribuzione degli utili e l’effettiva natura dilettantistica delle attività svolte.

Esempi pratici

  • L’associazione “Volley Mania” decide di modificare la propria denominazione in “Volley Mania associazione sportiva dilettantistica” per adeguarsi alla normativa vigente e poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
  • Il presidente dell’ASD “Podisti Veloci” utilizza l’acronimo ASD nella corrispondenza con i soci e nelle locandine degli eventi, ma si assicura di utilizzare sempre la denominazione completa nei documenti ufficiali come lo statuto e la domanda di iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
  • L’associazione “Danza Libera” non ha mai utilizzato la denominazione completa nelle comunicazioni al pubblico. Durante un controllo fiscale, l’associazione riesce a dimostrare la propria natura dilettantistica e non lucrativa attraverso la regolare tenuta dei libri sociali, la corretta gestione contabile e l’effettiva partecipazione dei soci alle attività.

Conclusioni

L’adozione di una corretta denominazione che includa i termini “sportiva” e “dilettantistica” è un requisito fondamentale per le associazioni sportive dilettantistiche che vogliono godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Sebbene l’uso dell’acronimo ASD sia ampiamente diffuso e tollerato nelle comunicazioni informali, è sempre consigliabile utilizzare la denominazione completa nei documenti ufficiali e prevedere nello statuto la possibilità di utilizzare una denominazione aggiuntiva con l’acronimo. In caso di contestazione, sarà onere dell’associazione dimostrare la propria natura dilettantistica e non lucrativa attraverso il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e corretta gestione.


Domande e Risposte

D: È obbligatorio includere la denominazione completa “associazione sportiva dilettantistica” nello statuto?
R: Sì, l’art. 90 della legge 289/2002 e il d.lgs. 36/2021 prevedono l’obbligo di adottare una denominazione che includa i termini “sportiva” e “dilettantistica” nello statuto e in tutti i documenti ufficiali dell’associazione.

D: Posso utilizzare solo l’acronimo ASD nella denominazione dell’associazione?
R: No, la denominazione completa deve sempre essere presente nello statuto e nei documenti ufficiali. L’uso dell’acronimo è tollerato nelle comunicazioni informali, ma è consigliabile prevedere nello statuto la possibilità di utilizzare una denominazione aggiuntiva con l’acronimo ASD.

D: Quali sono le conseguenze se non utilizzo la denominazione completa nelle comunicazioni al pubblico?
R: Sebbene non ci sia un obbligo specifico, l’omissione sistematica della denominazione completa può essere considerata un elemento indiziario della natura non genuinamente dilettantistica o non lucrativa dell’associazione. In caso di contestazione, spetterà all’associazione dimostrare il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e corretta gestione.

D: Posso utilizzare una denominazione che includa solo il nome della disciplina sportiva seguita da “dilettantistica”?
R: Sì, è possibile adottare una denominazione che includa il nome della disciplina sportiva seguita da “dilettantistica”, come ad esempio “Associazione Calcio Dilettantistico” o “Associazione Dilettantistica Pallavolo”.

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