Cassazione, sentenza n. 8159 del 14/03/2022

Sentenza n. 8159 del 14/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
8159
Data
14/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’ICI su un terreno inserito in un comparto edificatorio, sebbene mancassero l’approvazione definitiva del piano e gli strumenti attuativi. La Cassazione ha confermato che l’edificabilità fiscale deriva dalla qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune; lo stato concreto delle procedure e gli oneri di urbanizzazione incidono sul valore venale, non sulla natura edificabile. Ritenute infondate o inammissibili anche le doglianze sulla comunicazione della variazione, sulla doppia imposizione, sulla motivazione dell’avviso e sul valore accertato, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 1647/15, depositata il 18.02.2015, la Commissione tributaria regionale della Campania, nel confermare la prima decisione, respingeva il gravame proposto dal contribuente avverso la prima sentenza che aveva confermato la legittimità dell'avviso Ici per l'annualità di imposta 2006, in quanto il terreno cadeva in comparto edificatorio di nuova istituzione; precisava che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, normativa di interpretazione autentica, l'edificabilità di un'area ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; illustrate nella memoria difensiva.

L'intimata non ha svolto difese.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso.

Motivi della decisione

2. Con la prima censura si lamenta la violazione del D.L. n. 203 del 2005, dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 comma 2, convertito con L. n. 248 del 2006, della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, dello Statuto del contribuente, art. 7, nonchè dell'art. 24 Cost., e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere il decidente ritenuto l'edificabilità dell'area sulla base del suo inserimento nel PUC, senza valutare l'edificabilità in concreto del terreno destinato a noccioleto e senza considerare che, in mancanza di approvazione del Piano, la sua sola adozione non poteva incidere in alcun modo sul valore del cespite.

Assume, inoltre, che il comune non aveva mai fornito prova dell'inserimento dell'area nel PUC e che detta modifica non gli era stata mai comunicata, sostenendo altresì che l'avviso non conteneva quale causa giustificativa del maggior valore l'edificabilità dell'area, dedotta solo nel giudizio di merito dall'ente locale, con la conseguente illegittimità dell'avviso.

3. Con la seconda censura si lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, e dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5); per avere il giudicante omesso di esaminare la circostanza che era già stato notificato un precedente avviso per l'annualità 2006, il cui importo egli aveva già versato, censurando l'applicazione della doppia imposizione.

4. Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione dell'art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la Regionale omesso di esaminare l'allegazione secondo la quale il Puc era stato adottato dal Comune soltanto nel 2008 con conseguente irretroattività della sopravvenuta edificabilità per le annualità precedenti.

5. La quarta censura deduce l'or esso esame di un fatto decisivo individuato nella illegittimità della motivazione dell'atto opposto, in quanto il contribuente a era venuto a conoscenza dell'inserimento nel Puc solo nel corso del giudizio, atteso che la variazione urbanistica non era stata indicata nell'avviso.

6. Col quinto mezzo si lamenta la violazione della L. n. 241/e, art. 21 octies, della L. n. 212 del 2000, 7, nonchè dell'art. 159 c.p.c.; oltre all'illegittimità dell'accertamento per omessa comunicazione o notifica dei presupposti amministrativi di modifica dei valori dell'area; per avere i giudici di appello ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si invocava una generica evocazione di atti presupposti.

7. Il sesto motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, richiamando in rubrica le norme già precedentemente citate; per avere i giudici di appello affermato l'infondatezza della doglianza relativa al quantum della pretesa, atteso che il valore accertato risultava sproporzionato ed eccessivo rispetto al valore del fabbricato stesso.

8. L'ultima censura prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè dell'art. 112 c.p.c., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la Regionale ritenuto l'inammissibilità della settima doglianza di appello per asserita genericità e ripetitività rispetto agli motivi di gravame, ancorchè il contribuente avesse indicato le norme ritenute violate e avesse allegato la contrarietà ai principi comunitari di trasparenza e legittimo affidamento dell'agire amministrativo.

9. La prima censura è priva di pregio.

9.1 E' opinione consolidata di questa giurisprudenza che, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f). L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. (Cass. 6702/2020; n. 1465 /2020; Cass. n. 33576 del 2019; n. 27426 del 2018; n. 11182 del 2014; n. 15792 del 2012). Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/06, la quale ha osservato che: "L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio".

9.2 Sotto altro profilo, la censura altresì infondata, assorbiti il quarto ed il quinto mezzo.

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, stabilisce che in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'Imu e la TAasi) sull'area edificabile. Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica. Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 (ma anche nell'Imu, D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12-ter).

Del resto, con le fonti secondarie del diritto, i PUC condividono i criteri sostanziali della generalità e della capacità innovativa. In particolare, assumono efficacia erga omnes, dalla pubblicazione nell'albo comunale (L. n. 1150 del 1942, art. 10, in relazione al R.D. n. 383 del 1934, art. 62, comma 3, nel testo sostituito dalla L. n. 530 del 1947, art. 21).

10. La seconda censura presenta profili di inammissibilità per la commistione dei motivi, atteso che l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali a n-ebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (v. Cass. 7009/2017; 39169 del 09/12/2021).

10.1 E, peraltro, la mancata trascrizione degli avvisi (sia quelli che si assume aver ricevuto in epoca antecedente a quelli opposti) ovvero la loro omessa allegazione non consente a questa Corte di verificare se effettivamente l'ente locale abbia applicato una seconda volta la medesima imposta ovvero se abbia, come affermato la C.T.R. esercitato il suo potere di accertamento integrativo. Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. n. 18184/2020; n. 13625/2019).

Comunque, sotto il profilo dell'omessa pronuncia, essa risulta destituita di fondamento. La Commissione Regionale si è pronunciata sulla censura relativa al divieto di doppia imposizione, affermando che nella specie l'amministrazione comunali ha esercitato il potere di accertamento integrativo, avendo emesso in primo avviso per l'annualità 2006 sulla base della dichiarazione del contribuente e successivamente un secondo avviso originato dalla attribuzione della natura edificabile dell'area.

11. La terza censura è inammissibile, risultando dalla decisione impugnata la statuizione in merito alla crit ca sollevata dal ricorrente in ordine alla data di inserimento dell'area nel PUC, che la regionale ha accertato essere avvenuto nell'anno 2006.

12. Il quinto mezzo laddove si lamenta l'affermazione dei giudici di appello in merito alla genericità degli atti presupposti è anch'esso inammissibile, per difetto di specificità.

E' stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; n. 16147/2017).

12.1 In ogni caso la censura dedotta nel giudizio di merito presenta effettivamente profili di genericità e vaghezza tali da non consentire di individuare gli atti presupposti dell'avviso che non sarebbero stati allegati o citati, non essendo sufficiente indicare in rubrica le norme asseritamente violate se l'illustrazione del motivo non consente di individuare il capo della sentenza censurata.

13. Il sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità, sia per le ragioni già espresse, atteso che attingendo la motivazione dell'avviso, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurne ' contenuto, sia in quanto attraverso un presunto omesso esame di un fatto decisivo (la sproporzione del valore e la carenza di elementi dai qual desumere la correttezza del quantum) si mira in realtà ad una rivisitazione degli elementi di fatto già divisati dal giudicante alla pagina 14 della sentenza.

14. Segue la medesima sorte il settimo motivo.

L'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicchè la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. n. 21819 del 20/09/2017). Tuttavia, l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate indicate nella settima doglianza dell'appello non risulta funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata.

Correttamente, quindi, il decidente ha escluso l'ammissibilità della doglianza che, nell'enunciare la violazione di norme di legge, non ha individuato la censura con la quale intendeva attingere la sentenza di primo grado ovvero l'avviso opposto.

In conclusione, il ricorso va respinto.

In mancanza di costituzione del Comune, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022

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