Cassazione, sentenza n. 8200 del 14/03/2022
Sentenza n. 8200 del 14/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8200
- Data
- 14/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune contestava l’esenzione TARSU riconosciuta dalla CTR alle superfici erbose comprese in un impianto industriale e destinate alla separazione e sicurezza dei serbatoi. La Cassazione ha stabilito che il collegamento funzionale con la produzione industriale non basta: le aree scoperte restano tassabili quando non partecipano direttamente alla lavorazione e producono rifiuti assimilati agli urbani, come l’erba di sfalcio. Accolto il ricorso comunale, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario della società.
Testo della pronuncia
p. 1. Il Comune di San Dorligo della Valle propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi (salvo che per le aree scoperte adibite a deposito) gli avvisi di accertamento notificati alla Società Italiana per l'O. T. (S.) spa in recupero della Tarsu 2005/2009 sulle aree scoperte da essa detenute (per ca. 1.000.000,00 mq.) all'interno dell'impianto industriale di oleodotto da essa gestito nel territorio comunale; aree scoperte costituite dai terreni a prato contornanti circa 30 grandi serbatoi di petrolio greggio destinato alle raffinerie, e produttivi di rifiuti assimilati agli urbani (erba da sfalcio periodico).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
gli avvisi di accertamento intendevano tassare aree scoperte ed "argini orizzontali e pendenti" costituenti parte integrante di un unitario complesso produttivo, come tale escluso dalla tassazione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex artt. 62 e 68, i quali (al pari del regolamento comunale) esentavano da tributo i locali e le aree preposte alla lavorazione industriale;
il fatto che si vertesse, nella specie, di un unico stabilimento industriale, comprensivo dei serbatoi e delle superfici erbose, doveva desumersi da vari documenti, quali la consulenza tecnica di parte ing. L. con allegata planimetria, l'Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR) del 2004, il Piano di emergenza esterna (PEE) adottato dalla Prefettura di Trieste;
– assorbite dovevano ritenersi le ulteriori eccezioni di SIOT circa la sussistenza di altri presupposti esonerativi D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62.
p. 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68, dal momento che il presupposto dell'imposizione era costituito dalla detenzione ed occupazione di aree idonee alla produzione di rifiuti urbani ovvero a questi ultimi assimilati (come, appunto, l'erba di sfalcio), e che non era nella specie invocabile il disposto del citato D.Lgs., art. 68 (unicamente relativo al contenuto dei regolamenti da emanarsi da parte delle amministrazioni comunali) circa l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani (comma 2, lett. e)).
Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, sotto il profilo della rilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile, anche delle aree scoperte rivestite da manto erboso, in quanto di per sè non destinate alla produzione industriale e produttive di rifiuti assimilabili agli urbani.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce altra violazione dell'art. 62 cit., nonchè del Regolamento Comunale di cui alla Delib. 27 novembre 2004, n. 61, art. 3; dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, gli avvisi in questione si basavano essenzialmente sulla fonte legislativa primaria (art. 62), del resto riprodotta senza sostanziali modificazioni nell'art. 3 Reg. cit..
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'ulteriore violazione dell'art. 62 cit. sotto il profilo dell'erronea attribuzione di rilevanza, circa l'unitarietà del complesso industriale, alla indicata documentazione (CT di parte, ERIR, PEE), in quanto relativa a profili – di sicurezza e prevenzione – tutt'affatto diversi dalla produzione di rifiuti.
p. 3. Resiste con controricorso SIOT, la quale deduce:
l'effettiva sottrazione a tassazione delle aree scoperte, perchè costitutive di un unico ed inscindibile complesso industriale, come tale esente per legge e regolamento;
che l'unitarietà del complesso industriale (accertata dal giudice di merito con valutazione fattuale qui non rivedibile) era comprovata dalla funzione di sicurezza e prevenzione obbligatoriamente svolta dai terreni erbosi nel separare i serbatoi e nel coprire, con erba ed argilla, le condutture ed altri impianti tecnologici (D.M. 31 luglio 1934; D.Lgs. n. 334 del 1999);
che le aree in questione, intercluse all'accesso di terzi per ragioni di sicurezza, non producevano rifiuti urbani, eccezion fatta per l'erba di sfalcio che veniva comunque, per esigenze tecniche, autosmaltita dalla società.
Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
p. 4. I quattro motivi di ricorso, unificabili perchè tutti concernenti – seppure sotto diversi aspetti – la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, sono fondati nei termini che seguono.
Il normale assoggettamento a tassazione delle aree scoperte costituisce, in primo luogo, un imprescindibile dato legislativo proprio in base alla disposizione ora citata, secondo la quale (comma 1): "Presupposto della tassa ed esclusioni. 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4." Talune esclusioni sono poi tassativamente previste nello stesso citato art. 62, comma 5, ma con riguardo a fattispecie di non-conferimento diverse dalla presente: "5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esterì.
L'invocato D.Lgs., art. 68, in esame fonda poi il potere regolamentare dei Comuni in materia, stabilendo che: "Regolamenti. 1. Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: (…) 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbanì.
Ciò posto, le aree scoperte in oggetto non potevano rientrare nel regime di esenzione, dal momento che la loro ricomprensione nell'area tecnica di stabilimento e la loro funzionalità alla separazione-copertura dei serbatoi e degli impianti tecnologici interrati non ne comportavano – ai fini in esame l'unificazione ed accorpamento impositivo alla stregua di superfici di lavorazione industriale, ovvero di superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani (tale non essendo l'erba di sfalcio).
La valutazione diversamente offerta dalla Commissione Tributaria Regionale si è risolta, non già in una determinata delibazione fattuale e di merito sulla tipologia e destinazione delle aree scoperte in questione (aspetti in effetti non rivedibili nella presente sede di legittimità, e comunque del tutto pacifici in giudizio), bensì in un errore di tipo prettamente giuridico sui presupposti di tassabilità-esenzione e sulla rilevanza legale (e regolamentare) della nozione di funzionalità dell'area scoperta all'attività di lavorazione industriale propriamente detta.
Ricorre, sul punto specifico, quanto più volte osservato da questa Corte, da cui si evince che l'esenzione non opera per le aree scoperte – non produttive di rifiuti speciali non assimilabili – anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale.
Si è stabilito in Cass.n. 25573/09 (così anche in Cass.n. 10813/10 ed altre successive) che: "in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993".
Si tratta di principi valevoli anche per tutte quelle aree scoperte che, pur latamente avvinte da una relazione di funzionalità all'attività produttiva (come le aree scoperte di stoccaggio e smistamento, i parcheggi ovvero, appunto, le aree di necessaria separazione spaziale tra singoli impianti), restano tuttavia estranee alla diretta produzione industriale, alla quale in effetti non partecipano con la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
Le aree industriali sono infatti esentate ex art. 68, comma 2, lett.e) (da leggersi in raccordo con l'art. 62) non in quanto tali, ma in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilati rinvenienti direttamente dal processo di lavorazione, il che non avviene nel caso – qui ricorrente dell'erba, quand'anche quest'ultima svolga funzione di copertura e sicurezza (distanziamento) secondo la disciplina speciale di prevenzione.
D'altra parte, non risulta che quest'ultima disciplina interferisca in alcun modo con lo smaltimento dell'erba – qui inteso non come dispositivo di prevenzione ma come rifiuto urbano – tramite il servizio comunale di privativa.
Si evince dal D.M. 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) che (art. 59): "(…) L'impiego dell'erba conferisce alla buona conservazione degli argini. Essa però qualora non sia di natura incombustibile, deve essere mantenuta bassa, particolarmente in estate, anche sul circostante terreno (…)".
Prescrizione, questa, concernente l'obbligo, per ragione di prevenzione e sicurezza, della creazione di spazi separatori erbosi e della loro costante rasatura, ma del tutto estranea al regime di raccolta e smaltimento dell'erba sfalciata quale rifiuto ordinario o a questo assimilabile. Va d'altra parte osservato come sia questa stessa disciplina speciale a prevedere la produzione sistematica sull'area scoperta, con il taglio stagionale o infrastagionale, del rifiuto; nè è qui in discussione che questo rifiuto di origine vegetale non abbia, ai fini che ne occupano, natura speciale, nè pericolosa o nociva, e dunque non assimilabile.
Si tratta di evenienza riconosciuta dalla stessa società la quale osserva che le aree scoperte produrrebbero 'solo erbà, circostanza per nulla dirimente nel senso da essa voluto.
E neppure rileva che – sempre nell'osservanza delle prescrizioni di sicurezza – si tratti di aree scoperte inaccessibili all'uomo (salvi gli addetti alla vigilanza e, appunto, al taglio), dal momento che l'imposizione tributaria muove dalla produzione tout court di rifiuti urbani o a questi assimilabili, indipendentemente dal fatto che essi trovino origine in un processo naturale (comunque governato dall'uomo) piuttosto che in attività antropiche dirette.
In questo contesto, il mero criterio della (obiettiva) unicità del complesso industriale (come accertata in fatto dal giudice di merito) non toglie dunque che, ai fini Tarsu, le aree scoperte interne allo stabilimento siano tassabili per il solo fatto che risultino produttive di rifiuti urbani assimilati.
Ne segue quindi l'accoglimento del ricorso e – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario della società.
Va in proposito considerato che le altre cause di esenzione pure dedotte dalla società (indicate in controricorso, pagg.3-4) si pongono in rapporto non di autonomia, ma di stretta correlazione logica e giuridica con la ragione di non-esenzione fin qui illustrata, in quanto asseritamente concernenti: – l'inidoneità delle aree scoperte alla produzione dei rifiuti (art. 62.2 cit.); – la sostanziale accorpabilità dell'erba con i rifiuti speciali tossici o nocivi di provenienza oleosa, al cui smaltimento sono tenuti i produttori stessi (art. 62.3); – al fatto che si verta di aree impraticabili ed intercluse per ragioni di sicurezza e prevenzione dettate da normativa speciale (art. 62.5).
Si tratta, all'evidenza, di situazioni come detto già escluse nella loro suscettibilità esonerativa.
Le spese del merito vengono compensate in ragione della (pur relativa) novità della questione e del consolidarsi in corso di causa del su richiamato indirizzo interpretativo; quelle di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso di S. spa;
condanna quest'ultima alla rifusione delle spese di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa il merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 2 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022
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