Cassazione, sentenza n. 8239 del 14/03/2022
Sentenza n. 8239 del 14/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8239
- Data
- 14/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione investiva l’annullamento di una cartella, disposto nei gradi di merito per vizi della notificazione. La Corte ha però rilevato che, in un parallelo giudizio relativo alla stessa cartella e alla medesima pretesa, era già stata dichiarata l’integrale cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata e del pagamento degli importi dovuti. Poiché la pretesa fiscale era stata così definita irrevocabilmente nei confronti dell’ente impositore, il nuovo ricorso è stato dichiarato sopravvenutamente inammissibile, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
1. Agenzia delle entrate-riscossione, quale successore di Equitalia Centro s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna di cui all'epigrafe, che, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, aveva respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 138/01/2012, che aveva accolto il ricorso della R. s.r.l. contro la cartella di pagamento n. (—), emessa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, da Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Emilia Nord s.p.a.
La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.
L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Agenzia delle entrate-riscossione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, commi 1 e 3, e degli artt. 148 e 149 c.p.c., per avere la CTR annullato la cartella di pagamento a causa dell'inesistenza della sua notificazione, derivante dalla mancanza della relata di notifica sul frontespizio dello stesso atto.
2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Agenzia delle entrate-riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c., per non avere la CTR rilevato che, comunque, ogni eventuale invalidità della notifica della cartella di pagamento sarebbe stata sanata dal conseguimento dello scopo, dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione da parte della destinataria contribuente.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che, al contrario di quanto eccepito dalla controricorrente, il ricorso, spedito per la notifica a mezzo posta lunedì 26 marzo 2018, è tempestivo, venendo a scadere il termine semestrale, decorrente dalla data di deposito della sentenza d'appello, domenica 25 marzo 2018, con conseguente proroga al primo giorno feriale immediatamente successivo, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 4.
4. Tanto premesso, deve darsi atto che, come dedotto dalla contribuente nella memoria, questa Corte, con l'ordinanza n. 5202 del 17 febbraio 2022 (allegata, unitamente alla domanda di definizione, alla predetta memoria), resa, sul ricorso dell'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza che aveva rigettato l'appello principale dell'Amministrazione ed accolto l'appello incidentale della contribuente, avverso la medesima sentenza della CTP di Parma n. 138/01/2012, ha dichiarato estinto il processo per integrale cessazione della materia del contendere, per effetto della definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
L'Agenzia delle entrate-riscossione non ha depositato memoria e nulla ha dedotto al riguardo, anche in ordine ai documenti allegati alla memoria della controparte, dei quali si deve tenere conto (cfr. Cass. 02/05/2019, n. 11540).
Risulta invero dal ricorso (pagg. 3 ss.) e dal controricorso (pagg. 5 ss.) per il quale qui si procede che contro la medesima sentenza della CTP di Parma n. 138/01/2012 hanno proposto appello, con atti distinti, innanzi la CTR dell'Emilia Romagna, sia l'Agenzia delle entrate che l'Agenzia delle entrate-riscossione, e che le due impugnazioni non sono state riunite ed hanno dato luogo a due diverse sentenze d'appello, ciascuna a sua volta oggetto di ricorso per cassazione.
Essendo pertanto identico l'oggetto sostanziale dei due giudizi, ovvero i crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata con l'unico originario ricorso introduttivo della contribuente, la cessazione integrale della materia del contendere già pronunciata da questa Corte, sul ricorso dell'Agenzia delle entrate, con l'ordinanza n. 5202 del 17 febbraio 2022, con la conseguente estinzione del giudizio, dando atto della definizione sostanziale della pretesa fiscale (ovvero del "pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio"), comporta la sopravvenuta inammissibilità dell'attuale ricorso dell'Agenzia delle entrate-riscossione, per essere stata già definita in maniera irrevocabile, nei confronti dell'ente impositore titolare del relativo credito, la domanda erariale oggetto della cartella anche qui impugnata.
5. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in relazione alla sopravvenienza della causa d'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022
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